Bonus casa e mobili, sempre novità: ecco le ultime

Novità per le detrazioni sull’edilizia per la casa. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.

Lisa De Simone 10/06/19

Aggiornamento dell’11 ottobre 2019. Il Bonus Mobili e Bonus Verde non sono stati, al momento, confermati per il 2020. Al contrario, Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus hanno ricevuto l’ok dal Governo anche per il prossimo anno. Leggi tutto l’articolo in cui ne parliamo.

Cantiere sempre aperto per il Bonus casa e mobili. La circolare 13 dell’Agenzia delle entrate contiene infatti una serie di puntualizzazioni su specifiche questioni con una serie di novità. Nel documento, che detta le regole per il visto di conformità da parte dei Caf, c’è la conferma ufficiale dell’annullamento dell’obbligo di comunicazione all’Enea per i lavori di risparmio energetico (Ecobonus), ristrutturazioni e per l’acquisto degli elettrodomestici (Bonus Mobili). E altre novità, vediamo quali.

Bonus casa e Bonus mobili: le ultime novità

Sì alla detrazione per chi stipula un compromesso ma poi non compra

Chi stipula un compromesso ed effettua lavori nell’appartamento ma poi non compra più l’immobile ha comunque il diritto a mantenere l’agevolazione (sia Ecobonus sia Bonus Ristrutturazioni). Questa, infatti, spetta al promissario acquirente a fronte di un compromesso registrato, quando esegue lavori in proprio. Per questo non occorre l’autorizzazione ai lavori da parte del proprietario in quanto è sufficiente l’immissione anticipata nel possesso.

In queste situazioni, chiarisce l’Agenzia, la detrazione non si perde anche se non si perfeziona l’acquisto. Una precisazione questa destinata sia ai contribuenti che sottoscrivono contratti di rent to buy (affitto con impegno all’acquisto al termine di un periodo prefissato) che poi  decidono di non effettuare il rogito, a chi ha versato un anticipo per l’acquisto di un immobile ristrutturato da impresa o per un nuovo box.

Niente detrazione per il box auto ricavato da un immobile ristrutturato

E a proposito di box la circolare spiega che non può invece avere l’agevolazione  chi acquista da un’impresa di ristrutturazioni. La normativa, infatti,  riconosce la detrazione solo nel caso di box di nuova costruzione,  e quindi è esclusa se il box è ricavato al termine di una ristrutturazione, anche se questa è stata effettuata con cambio di destinazione d’uso rispetto alla destinazione originaria dell’edifico.

Leggi anche Bonus casa e Bonus mobili: quale documentazione va consegnata al CAF?

Bonus casa e successione

Altri chiarimenti su Bonus casa e mobili. Il primo, si sa, passa all’erede che ha la detenzione diretta dell’immobile. Un principio questo, chiarisce il documento, che si applica anche se il decesso avviene nello stesso anno di effettuazione dei lavori. Secondo la circolare, infatti, per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa a un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno. In virtù di questo, si trasferisce direttamente all’erede la quota di detrazione relativa all’anno del decesso, anche nell’ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa.

Bonus mobili anche per chi installa solo un climatizzatore

Quanto invece al Bonus mobili legato agli interventi di ristrutturazione, può essere ottenuto non solo in caso di interventi edilizi veri e propri, ma anche per la sola installazione di una stufa a pellet o di altri generatori di calore alimentati a biomasse,  installazione o integrazione di un impianto di climatizzazione a pompa di calore; sostituzione della caldaia.

Niente agevolazione, invece, per gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (inferriate, porte blindate, impianti d’allarme) a meno che questi non siano realizzati tramite interventi edilizi veri e propri.

Abolita la comunicazione all’ENEA

Per il Bonus casa, infine, il documento conferma che non occorre più farsi carico anche della comunicazione all’Enea. Ai fini della detrazione, in assenza di una specifica disposizione di legge, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni sui lavori di risparmio energetico e/o sulle caratteristiche degli interventi effettuati non comporta la perdita del diritto alla detrazione.

Circolare 13, le altre novità

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Demolizione e ricostruzione, detrazione anche con volumetria inferiore

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Lisa De Simone

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