Competenze professionali, le nuove linee guida per l’aggiornamento

Le Linee di Indirizzo hanno annullato e sostituito le precedenti dal 1° gennaio 2018.

Scarica PDF Stampa

Da gennaio 2018, le nuove Linee di Indirizzo per l’applicazione del “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale” sintetizzeranno la disciplina in un Testo Unico e sostituiranno quindi le varie linee guida e circolari in materia emanate in precedenza. Le Linee di indirizzo individuano la disciplina da seguire per l’aggiornamento della competenza professionale e impegnano i professionisti – definiti dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137 – gli Ordini territoriali, gli organi di autogoverno, i loro enti di diretta emanazione e ogni altro soggetto autorizzato dal CNI, a erogare attività di formazione professionale continua nel settore dell’Ingegneria (art. 7 del Regolamento).

Competenze professionali, i contenuti delle Linee Guida

Di seguito, riportiamo una parte dei contenuti delle linee guida. Clicca qui per scaricare tutte le linee guida.

I crediti formativi professionali (CFP)

Per esercitare la professione, l’iscritto all’albo deve risultare in possesso di un minimo di 30 CFP. Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa indipendentemente dal proprio settore di iscrizione. Fanno eccezione i 5 CFP di cui all’art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a “etica e deontologia professionale”, che devono essere conseguiti dagli iscritti obbligatoriamente entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione.

Apprendimento non formale

Le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale riconoscibili per il conseguimento di CFP, oltre a quelle di cui all’art.4, comma 5 del Regolamento, sono esclusivamente quelle organizzate direttamente ed esclusivamente dagli Ordini territoriali, dai Provider e dal CNI.
L’Ordine o il Provider può avvalersi di Partner o Sponsor nel rispetto di quanto specificato di seguito. Sulla base di quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento è fatto divieto per l’Ordine o il Provider, che rappresenta l’unico responsabile nei confronti del CNI, di autorizzare il riconoscimento di CFP per eventi organizzati da altri soggetti. Gli Ordini territoriali e i Provider non necessitano dell’autorizzazione del CNI per l’acquisizione sul libero mercato di beni e servizi utili per l’organizzazione delle attività formative. A titolo esemplificativo, gli Ordini e i Provider possono affidare a società private attività di segreteria, nonché attività a carattere tipografico o logistico, mantenendo la responsabilità scientifica e organizzativa delle attività formative.
Gli Ordini territoriali e i Provider possono organizzare eventi formativi di apprendimento non formale, mantenendo obbligatoriamente la responsabilità scientifica dell’evento, con la collaborazione, da formalizzare per iscritto e caricare obbligatoriamente in piattaforma, di altri soggetti, che assumono la qualifica di Partner o Sponsor.

Ti potrebbe interessare anche Competenze professionali: il TAR a favore degli Ingegneri

Apprendimento informale

La certificazione di competenze emessa dall’Agenzia Nazionale della Certificazione delle Competenze istituita dal CNI e denominata Agenzia CERTING, permette il riconoscimento di 15 CFP/anno per 3 anni a partire dall’anno di conseguimento della certificazione.

Apprendimento formale

Sono riconosciuti i Master di I e II livello universitario (che per legge prevedono un conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari e un impegno complessivo di almeno 1.500 ore), il Dottorato di Ricerca, corsi di alta formazione universitari e corsi di formazione permanente universitari con esame finale svolti in Italia e all’estero, che rilasciano CFU. L’iscritto deve richiedere il riconoscimento dei CFP al proprio Ordine di appartenenza attraverso la piattaforma informatica nazionale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di conseguimento. In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

Autorizzazione

Tutti i soggetti diversi dagli Ordini territoriali devono presentare al CNI un’istanza di autorizzazione. A norma dell’art. 4 del Regolamento, non vanno soggette ad autorizzazione e sono riconosciute le attività di formazione frontale o a distanza di cui al comma 1 erogate dagli Ordini territoriali, nell’ambito di indirizzi generali comuni all’intero territorio nazionale, nel proprio territorio di competenza, anche in cooperazione o convenzione con Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico. Qualora le suddette attività siano erogate in cooperazione o convenzione con Consulte regionali, l’ambito territoriale di competenza sarà quello della Regione in cui opera la Consulta. Il numero di CFP assegnato dall’Ordine territoriale organizzatore ha validità sull’intero territorio nazionale.

Leggi anche Competenze professionali, edifici storici: alla fine, gli ingegneri possono lavorarci?

Compiti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

È istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on-line, di tutte le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale, che permette la diffusione dell’informazione sulla disponibilità dell’offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP.

Gli Ordini territoriali e i Provider, per il tramite della piattaforma, hanno il compito di comunicare al CNI, prima dell’inizio dei singoli eventi, tutte le informazioni rilevanti in materia di attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale. È istituita presso il CNI l’Anagrafe Nazionale dei CFP, relativa a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali.
Ciascun soggetto formatore, al termine delle singole attività formative, provvede a inviare telematicamente all’Anagrafe stessa l’elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi.

Tale Anagrafe costituisce l’unico strumento nazionale per la certificazione degli obblighi formativi dei singoli iscritti, consultabile, a seconda del rispettivo ambito di competenza, dall’iscritto, dagli Ordini territoriali e dal CNI.
L’invio a cura degli iscritti delle istanze di riconoscimento dei crediti per l’apprendimento formale e informale e le richieste di esonero verrà gestito attraverso la piattaforma nazionale www.mying.it con modalità che saranno specificate con apposite circolari. La piattaforma provvederà a trasmettere agli Ordini le istanze di loro competenza per la relativa deliberazione.

Compiti degli ordini territoriali

Le attività formative organizzate dagli Ordini territoriali possono essere aperte anche agliiscritti ad altri Ordini. I CFP conseguiti dagli iscritti al termine delle singole attività formative hanno validità sull’intero territorio nazionale. Gli Ordini territoriali devono comunicare al CNI l’elenco delle offerte formative programmate entro il trentesimo giorno antecedente quello di inizio dell’attività interessata.

Gli Ordini territoriali possono organizzare eventi formativi riservati ai soli iscritti in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Albo o riservati a particolari categorie di iscritti. In questo caso il controllo dei requisiti di iscrizione deve essere fatto prima dell’inizio del corso ed in nessun caso potranno essere non riconosciuti CFP ad iscritti che hanno partecipato correttamente all’evento.

Compiti degli iscritti

Dato atto che il caricamento dei CFP non formali avviene a carico del soggetto erogatore dell’offerta formativa, gli iscritti verificano periodicamente il caricamento dei CFP conseguiti attraverso la propria pagina personale disponibile nel portale www.mying.it e comunicano tempestivamente eventuali difformità al soggetto organizzatore dell’evento (Ordine o Provider) al fine di consentire un aggiornamento della banca dati che riporti la reale situazione dell’iscritto.
Resta in capo all’iscritto la presentazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello della maturazione del diritto, fatte salve proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare, delle istanze relative al riconoscimento dei CFP per attività di apprendimento formale ed informale e relative agli esoneri tramite la piattaforma nazionale.
In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

Esoneri

Per tutte le tipologie di esonero le istanze devono essere presentate al proprio ordine entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo a quello di inizio periodo. In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.
L’esonero consente una riduzione dei CFP detratti a fine anno pari a 2,5 CFP per ogni mese intero riconosciuto, escluso il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia il 10/01/16 terminerà il 09/04/16 incluso).

Non è possibile chiedere la revoca di un esonero già concesso. Il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero (ad eccezione dell’esonero per malattia cronica/assistenza per malattia cronica), non potrà acquisire i CFP previsti dall’evento. La sua partecipazione all’evento formativo sarà comunque registrata nell’Anagrafe Nazionale dei crediti.
È possibile usufruire dei 15 CFP per l’aggiornamento informale conseguente all’attività lavorativa – professionale solo se tale attività è stata svolta per oltre 6 mesi nel corso dell’anno al netto di eventuali esoneri. Nel caso di dati sensibili trasmessi dagli iscritti, sorge l’obbligo del rispetto della privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 12. Controlli e sanzioni

FAD

Per tutte le tipologie di esonero le istanze devono essere presentate al proprio ordine entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo a quello di inizio periodo. In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive. L’esonero consente una riduzione dei CFP detratti a fine anno pari a 2,5 CFP per ogni mese intero riconosciuto, escluso il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia il 10/01/16 terminerà il 09/04/16 incluso).

Non è possibile chiedere la revoca di un esonero già concesso. Il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero (ad eccezione dell’esonero per malattia cronica/assistenza per malattia cronica), non potrà acquisire i CFP previsti dall’evento. La sua partecipazione all’evento formativo sarà comunque registrata nell’Anagrafe Nazionale dei crediti. È possibile usufruire dei 15 CFP per l’aggiornamento informale conseguente all’attività lavorativa – professionale solo se tale attività è stata svolta per oltre 6 mesi nel corso dell’anno al netto di eventuali esoneri.
Nel caso di dati sensibili trasmessi dagli iscritti, sorge l’obbligo del rispetto della privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Entrata in vigore

Le Linee di Indirizzo annullano e sostituiscono le precedenti a partire dal 1° gennaio 2018. Clicca qui per scaricare tutte le linee guida.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento