Cambio destinazione uso, nei centri storici si può. Nuova conferma del TAR.

Una sentenza del TAR mette in pratica le moodifiche al TU edilizia della Manovrina 2017 a proposito di cambio d’uso: i centri storici, quindi, non moriranno?

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Rientrando nel restauro e risanamento conservativo, il cambio destinazione d’uso in centro storico si può fare con una SCIA. Lo aveva già stabilito la Manovrina 2017 (DL 50/2017 convertito nella Legge 96/2017), lo ha ribadito il TAR Toscana con la sentenza 1009/2017, che mette in pratica proprio la Manovrina. Tutto dipende da come viene qualificato l’intervento di cambio di destinazione d’uso e non dal titolo abilitativo richiesto.

In febbrario, la Cassazione aveva affermato che si tratta di una ristrutturazione pesante per cui è richiesto il permesso di costruire. Era la sentenza 6873: il cambio di destinazione d’uso, anche se attuato con lavori di modesta entità, configura una ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire perchè alla fine dell’intervento l’organismo edilizio è diverso dal precedente. Il cambio di destinazione d’uso porta sempre alla ristrutturazione edilizia pesante (art. 10 c.1 lett. c del TU), perché per quella leggera è sufficiente la SCIA. Se l’intervento non prevede la ristutturazione edilizia, il cambio di destinazione uso non si può fare.

Nella maggior parte dei centri storici le ristrutturazioni pesanti sono vietate. Lasciare invariata la situazione avrebbe significato condannare i centri storici alla rovina e all’immobilismo: molti progetti di recupero di palazzi storici sono fermi. La Manovrina 2017 ha modificato la definizione di intervento di restauro e risanamento conservativo (per cui serve la Scia) includendovi “i lavori implicanti il mutamento della destinazione d’uso purché compatibile con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio e con le previsioni dello strumento urbanistico generale e dei relativi piani attuativi”.

Cambio destinazione uso, come interviene la Manovrina

La Manovrina è andata a modificare l’articolo 3 comma 1 lettera c) del Testo unico edilizia ammettendo nel restauro e risanamento conservativo anche le modifiche di destinazione d’uso, purché siano compatibili con le caratteristiche dell’edificio e ammesse dal PRG.

La nuova sentenza del TAR

Nel caso esaminato dal Tar, un istituto di credito aveva presentato al Comune di Firenze una Scia per trasformare un edificio a destinazione residenziale, situato nel centro storico e vincolato, in una filiale bancaria. Il Comune aveva però bloccato i lavori prendendo come riferimento per la sua decisione il principio esposto dalla Cassazione, cioè che il cambio di destinazione d’uso è una ristrutturazione (vietata nel centro storico) che richiede il permesso di costruire.

Secondo i giudici del Tar l’interpretazione dal Comune di Firenze nel caso preso in esame (il Comune aveva bloccato i lavori di un istituto di credito che aveva presentato una Scia per trasformare in filiale un edificio vincolato a destinazione residenziale) è superata dalla Manovrina. Il restauro e risanamento può presupporre altre opere in grado di incidere sugli elementi costitutivi dell’edificio. Per essere qualificato come ristrutturazione edilizia l’intervento deve modificare la distribuzione della superficie interna e i volumi.

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Redazione Tecnica

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