Secondo la Cassazione (sentenza 20038/2016), il sottotetto di un condominio è parte comune oppure no in base alle sue caratteristiche strutturali: dipende, cioè, se è utilizzabile come parte comune o se è camera isolante per l’appartamento sottostante.
Ma partiamo dall’inizio, cioè dal Codice Civile, che detta le regole fondamentali in questa materia. In base all’articolo 1117 del Codice Civile si può presupporre che il sottotetto sia parte comune (“presunzione di condominialità”) sempre. Solo due sono le eccezioni:
– quando un atto di proprietà dimostra il contrario
– quando le caratteristiche del vano non ne consentono l’uso comune.
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In base al Codice Civile, tra gli oggetti di proprietà comune ci sono i “sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune”.
Ma se il sottotetto non ha una struttura tale da consentirne l’uso comune come vano autonomo e serve solo per isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, va considerato come pertinenza di quell’appartamento.
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