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L’assemblea, ai sensi dell’art. 1129 c.c., può revocare in ogni tempo l’amministratore, così come può revocarlo l’autorità giudiziaria, sempre su ricorso dei condomini. Sotto questo aspetto sono numerose le novità introdotte dalla legge n. 220/2012, che ha completamente riscritto l’art. 1129 c.c.
Vediamo nel dettaglio quando è possibile revocare l’amministratore di condominio, in questo articolo estratto dal volume La nuova assemblea condominiale , di Gianfranco Di Rago, edito da Maggioli Editore.
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La revoca può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea
In primo luogo è stato infatti previsto, per garantire una migliore gestione delle vicende legate alla successione dell’incarico, che l’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni dell’amministratore deliberi anche in ordine alla nomina del suo sostituto.
La revoca dell’amministratore può ovviamente essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità speciali eventualmente previste dal regolamento di condominio. La stessa può altresì essere disposta dall’Autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’art. 1131 c.c. (mancata informazione all’assemblea del ricevimento, da parte dell’amministratore, di un atto giudiziario o di un provvedimento che abbia un contenuto che esorbita dalle proprie attribuzioni), ovvero se questi non renda il conto della gestione, ovvero ancora in caso di gravi irregolarità.
Rispetto alla vecchia disciplina di cui all’art. 1129 c.c., merita evidenziare come ora basti anche non rendere il conto di una sola gestione per rischiare di essere revocato dall’Autorità giudiziaria, laddove in precedenza la norma parlava di ritardo di almeno due anni nella produzione della rendicontazione contabile.
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I casi gravi di irregolarità
Ancora più apprezzabile poi la specifica indicazione normativa dei casi di “gravi irregolarità” a fronte dei quali è possibile richiedere giudizialmente la revoca dell’amministratore.
Costituiscono, quindi, tra le altre, gravi irregolarità:
- l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
- la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
- la mancata apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale;
- la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
- l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
- qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
- l’inottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1130, numeri 6 (cura e gestione del registro dell’anagrafe condominiale), 7 (cura e gestione degli altri registi dei quali è obbligatoria la tenuta) e 9 (fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso);
- l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati anagrafici dell’amministratore e delle altre informazioni i cui al secondo comma dell’art. 1129 c.c.
Si tratta di un’iniziativa pregevole da parte del legislatore, perché in giurisprudenza si è sempre dibattuto sulla corretta interpretazione dell’espressione “gravi irregolarità”, giungendo forse a un’applicazione eccessivamente limitata della norma de qua, che invece costituisce un importante strumento di controllo dell’operato dell’amministratore e di tutela degli interessi della compagine condominiale (soprattutto delle minoranze).
L’elencazione, come emerge chiaramente dal testo della norma, non è tassativa, ma intende operare una mera ricognizione delle ipotesi più frequenti di grave irregolarità a causa delle quali il legislatore ritiene congrua l’interruzione del rapporto di mandato tra amministratore e condominio.
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No alla nomina dell’amministratore revocato
Il nuovo art. 1129 c.c. dispone altresì che in caso di revoca da parte dell’Autorità giudiziaria, l’assemblea non possa nominare nuovamente l’amministratore revocato (e questo sempre tutela delle minoranze). Inoltre viene disposto che nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali i condomini, anche singolarmente, possano chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore.
In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’Autorità giudiziaria e, in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.
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Il volume espone e chiarisce le attribuzioni e le modalità di funzionamento dell’assemblea condominiale, tenendo conto delle pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità sopravvenute nel corso degli ultimi anni, proponendosi come un essenziale vademecum praticooperativo per gli amministratori e i condomini, che può comunque risultare utile anche a quegli operatori del diritto che intendano approfondire le varie questioni legate al procedimento di formazione della volontà condominiale.In allegato al volume e reperibile on-line è inoltre riportata una modulistica essenziale aggiornata alle nuove ipotesi introdotte dalla legge n. 220/2012 in tema di assemblea e le massime delle principali pronunce di legittimità citate all’interno del testo.Ulteriore novità è la trattazione del tema, imposto dall’emergenza sanitaria globale e possibile modello futuro, della assemblea in videoconferenza. Il problema è infatti approfondito con uno speciale capitolo online sul corretto svolgimento delle assemblee in epoca Covid-19 e completato dalla modulistica per la “Convocazione dell’assemblea condominiale in prima e in seconda convocazione con adozione delle misure di sicurezza previste dalla normativa emergenziale”.Si tratta di indicazioni utili per gli amministratori che possono quindi sapere come operare per offrire, a quei condomini che lo chiedano, la possibilità di partecipare da remoto alle assemblee, unitamente e alla pari di quelli presenti in sala.Gianfranco Di RagoAvvocato in Milano, abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte di Cassazione, si occupa di diritto civile (www.studiolegaledirago.it). È altresì Giudice onorario del Tribunale Civile di Genova. È stato mediatore civile e formatore accreditato presso il Ministero della giustizia in base al D.M. 180/2010. È altresì formatore in materia di diritto condominiale ed è stato Responsabile Scientifico in numerosi corsi di formazione e aggiornamento per amministratori condominiali in base al D.M. 140/2014. Affianca all’attività professionale quella di ricerca ed editoriale. Da quasi 20 anni collabora con il quotidiano “ItaliaOggi”, per il quale cura la sezione immobiliare, e con numerose altre riviste giuridiche. È autore di numerosi volumi in materia di condominio e locazioni, nonché di articoli e note a sentenza.
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