Domanda che si fanno in molti dato che ancora ci sono CAF che mettono in questione la detrazione se non c’è la prova della comunicazione.
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Ma su questo l’Agenzia delle Entrata ha parlato chiaro. E le indicazioni sono ribadite anche nella circolare 17/E dedicata ai Bonus Casa.
Il Bonus Mobili ed Elettrodomestici, lo ricordiamo, consente di portare in detrazione sulla propria dichiarazione dei redditi il 50% delle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Per il 2021 il tetto massimo di spesa era fissato a 16 mila euro, mentre per il 2022 torna a 10 mila euro, per poi scendere a 5 mila per il 2023 e 2024 >> qui tutti i dettagli
L’obbligo di comunicazione
Il comma 2-bis dell’art. 16 del decreto 23/2013 in materia di detrazione per ristrutturazione e Bonus Mobili, stabilisce che “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati”.
Il nuovo obbligo è stato introdotto a partire dal 2018 e l’Enea ha creato un sito dedicato ai Bonus Casa nel quale inviare le comunicazioni entro 90 giorni dal termine dei lavori o degli acquisti.
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Risparmio energetico ed elettrodomestici
La comunicazione riguarda gli interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Ad esempio: sostituzione degli infissi, sostituzione di caldaie con modelli a condensazione senza termovalvole evolute, acquisto di impianti a biomasse, installazione di climatizzatori a pompa di calore, pannelli solari.
Nel caso del Bonus Mobili, invece, sono interessati gli elettrodomestici dotati di etichetta energetica. La detrazione, infatti, è ammessa solo per l’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe F o superiore (A per i forni).
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Un inutile aggravio di burocrazia
Fin dalla sua istituzione nel 2018, però, l’obbligo di inviare all’ENEA tutti i dati relativi a interventi e acquisti indicati ha fatto sorgere diversi dubbi, anche all’Agenzia delle Entrate che si è rivolta al Ministero dello sviluppo economico per chiedere lumi. La risposta è stata riportata nella risoluzione 46/2019.
Il succo è che l’obbligo imposto dalla legge si può tranquillamente ignorare.
“Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute per i predetti interventi – si legge infatti nella risoluzione – in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento”.
Quindi nessun problema: la detrazione si può avere a prescindere dalla comunicazione all’Enea tanto è vero che, come risulta dalla circolare 17/E, questa comunicazione non rientra neppure nella lista dei documenti che il CAF deve controllare ai fini del visto di conformità sul modello 730.
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