Volume tecnico sì o no: i criteri ribaditi da una recente sentenza

Secondo una recente sentenza un vano di circa 2,5 m² destinato a ospitare pompa di calore, sistema di aspirazione e depuratore può essere qualificato come volume tecnico. La decisione richiama criteri consolidati, vediamo quali sono.

Mario Petrulli 24/11/25
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Prima di analizzare un recente caso concreto, vediamo la nozione di volume tecnico. Secondo la giurisprudenza amministrativa[1], il volume tecnico si caratterizza per:

  • l’assenza di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale;
  • un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione in quanto strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno della medesima, quali, ad esempio, quelli connessi alla condotta idrica, termica, all’ascensore e simili.

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Ulteriori specifiche

Si è anche specificato che per l’identificazione della nozione di “volume tecnico”, assumono valore tre ordini di parametri:

  • il primo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l’utilizzo della costruzione alla quale si connette;
  • il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all’interno della parte abitativa, e dall’altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti[2].

I volumi tecnici, ai fini dell’esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile sono, quindi, esclusivamente i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l’accesso a quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.

I volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità qualora siano di altezza e di volume tali da poter essere destinati a locali abitabili.

Un recente caso concreto

Applicando i suesposti principi, il TAR Marche, sez. II, nella sent. 7 novembre 2025, n. 902, ha affermato che tale può considerarsi un vano di circa 2,5 mq., destinato ad ospitare una pompa di calore per l’impianto di condizionamento, un sistema di aspirazione per l’impianto centralizzato e un depuratore d’acqua; detto vano, infatti, poteva considerarsi:

  • in rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione,
  • proporzionale alle esigenze da soddisfare (collocazione di impianti elettrici, idraulici, termici o di ascensori),
  • di modeste dimensioni.

Casistica

Tra la casistica giurisprudenziale in materia, ricordiamo che sono stati considerati volumi tecnici:

  • una struttura con dimensioni di circa 6 m. x 6 m., altezza di 1,80 m., priva di finestre, eretta sul lastrico solare di un preesistente corpo di fabbrica, avente funzione di protezione, isolamento termico e contenimento energetico nonché di alloggiamento degli impianti tecnologici a servizio della sottostante abitazione[3];
  • una cabina elettrica[4];
  • un vano strettamente funzionale a contenere la scala di collegamento tra i vari livelli di un fabbricato, avendo una funzione servente e strumentale alla fruizione delle singole unità abitative ed essendo parimenti insuscettibile di utilizzazione per finalità differenti[5];

Al contrario, non rientrano nella categoria:

  • un vano adibito a deposito/magazzino a cui si accede da una porta in vetro e ferro e al cui interno sono stati posizionati alcuni mobili frigo con vetrina “funzionali all’attività di grill-barbecue all’aperto”, “ubicato in area a ragguardevole distanza dal corpo centrale dei servizi di ristorazione dell’hotel[6];
  • un corpo di fabbrica in muratura costituito da due ambienti (camera e wc) in corso di realizzazione, rifiniti internamente ed esternamente al rustico ove è in corso la predisposizione degli impianti elettrici e idrici[7];
  • un sottotetto accessibile mediante una botola e praticabile (in quanto internamente alto 1,55 m.), privo di impianti tecnici[8];
  • un locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico[9].

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Note

[1] TAR Toscana, sez. III, sent. 7 giugno 2022, n. 761; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 23 luglio 2025, n. 6559; sez. II, sent. 29 novembre 2024, n. 9581; sez. V, sent. 4 novembre 2024, n. 8720; sez. VI, sen. 24 gennaio 2022, n. 467; TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. 3 luglio 2024, n. 4099 e sez. III, sen. 6 maggio 2024, n. 2942.
[2] Cass. pen,, sez. III, sent. 17 novembre 2010, n. 7217; sent. 27 maggio 2016, n. 22255; TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 3 gennaio 2022, n. 35.
[3] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 9 dicembre 2022, n. 3333.
[4] TAR Toscana, sez. III, sent. 15 ottobre 2021, n. 1321.
[5] TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 24 febbraio 2021 n. 329.
[6] Consiglio di Stato, sez. II, sent. 10 febbraio 2025, n. 1035, secondo cui difettavano, nel caso specifico, non solo la stretta correlazione tecnico-funzionale del manufatto con la costruzione principale, ma anche l’impossibilità di un’autonoma utilizzazione del medesimo.
[7] TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 15 febbraio 2022, n. 1010.
[8] TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 5 maggio 2020, n. 807.
[9] TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 26 marzo 2020, n. 503.

In collaborazione con studiolegalepetrulli.it

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Mario Petrulli

Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), esperto nelle materie dell’edilizia, dell’urbanistica, degli appalti, del diritto degli Enti Locali e del diritto bancario.
Collabora da anni con società di consulenza e formazione agli Enti Locali, case editrici, riviste tecnic…Continua a leggere

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