Violazioni delle distanze: quando scatta la sanzione demolitoria?

La distanza fra costruzioni va rispettata anche quando esse si fronteggiano almeno in parte. In tal caso la demolizione integrale dell’opera illegittima può essere evitata? Ecco cosa prevede la giurisprudenza

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La previsione di distanze minime tra le varie costruzioni costituisce un’esigenza fondamentale ed è quella di evitare intercapedini strette ed insalubri le quali, oltre ad impedire il normale passaggio e godimento di luce ed aria, possono favorire anche il propagarsi di incendi, furti ecc.; esse sono anche di ostacolo ad una corretta programmazione edilizia.

In questo breve articolo estratto dal volume , di Romolo Balasso e Pierfrancesco Zen, edito da Maggioli Editore, andiamo ad analizzare quando scatta la sanzione demolitoria in caso di violazione delle distanze.

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Rispetto distanze anche in caso di fronteggiamento parziale

Tra i vari problemi che si pongono il primo riguarda l’obbligo di distanza di 10 metri tra i due edifici, ovvero se tale obbligo sussiste solo per quella parte di edificio (parete) di esso su cui si proietta l’altro fabbricato antistante, oppure l’intera fronte.

A quanto pare sin da remota giurisprudenza si è condiviso che la distanza fra costruzioni va rispettata anche quando esse si fronteggino almeno in parte, abbiano cioè almeno un segmento di reciproca proiezione.

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Quando viene ordinata la demolizione

Secondo altra espressione giurisprudenziale, tuttavia, “sebbene la distanza minima fra le costruzioni debba essere osservata anche quando queste si fronteggino solo in parte, la demolizione integrale dell’opera illegittima può, in tal caso, essere evitata, con conseguente contenimento della riduzione nei limiti di legge, purché sussista la possibilità di uno smantellamento del corpo di fabbrica illegittimo dal resto della costruzione. Il giudizio (positivo o negativo) espresso al riguardo dal giudice del merito, in rapporto alle caratteristiche strutturali dell’opera ed all’angustia della zona di rispetto, non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e priva di vizi (Cass., 14 gennaio 1980, n. 346).

Pertanto la demolizione “deve esser ordinata fino al punto in cui i fabbricati si fronteggino” (Cass., 4 maggio 1997, n. 4639). Tale indirizzo troverebbe ospitalità nella ratio della norma generale: evitare la formazione di intercapedini dannose, nocive; il rispetto delle distanze, anche in fase sanzionatoria, potrebbe dunque avvenire in maniera segmentata alla stregua dello sviluppo delle proiezioni, a seconda che le singole “parti” risultino o meno fronteggianti (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza 14 novembre 2017, n. 4337).

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Foto:iStock.com/everydayplus

Redazione Tecnica

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