In questo breve articolo estratto dal volume Il regime delle distanze in edilizia , di Romolo Balasso e Pierfrancesco Zen, edito da Maggioli Editore, andiamo ad analizzare quando scatta la sanzione demolitoria in caso di violazione delle distanze.
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Rispetto distanze anche in caso di fronteggiamento parziale
Tra i vari problemi che si pongono il primo riguarda l’obbligo di distanza di 10 metri tra i due edifici, ovvero se tale obbligo sussiste solo per quella parte di edificio (parete) di esso su cui si proietta l’altro fabbricato antistante, oppure l’intera fronte.
A quanto pare sin da remota giurisprudenza si è condiviso che la distanza fra costruzioni va rispettata anche quando esse si fronteggino almeno in parte, abbiano cioè almeno un segmento di reciproca proiezione.
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Quando viene ordinata la demolizione
Secondo altra espressione giurisprudenziale, tuttavia, “sebbene la distanza minima fra le costruzioni debba essere osservata anche quando queste si fronteggino solo in parte, la demolizione integrale dell’opera illegittima può, in tal caso, essere evitata, con conseguente contenimento della riduzione nei limiti di legge, purché sussista la possibilità di uno smantellamento del corpo di fabbrica illegittimo dal resto della costruzione. Il giudizio (positivo o negativo) espresso al riguardo dal giudice del merito, in rapporto alle caratteristiche strutturali dell’opera ed all’angustia della zona di rispetto, non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e priva di vizi” (Cass., 14 gennaio 1980, n. 346).
Pertanto la demolizione “deve esser ordinata fino al punto in cui i fabbricati si fronteggino” (Cass., 4 maggio 1997, n. 4639). Tale indirizzo troverebbe ospitalità nella ratio della norma generale: evitare la formazione di intercapedini dannose, nocive; il rispetto delle distanze, anche in fase sanzionatoria, potrebbe dunque avvenire in maniera segmentata alla stregua dello sviluppo delle proiezioni, a seconda che le singole “parti” risultino o meno fronteggianti (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza 14 novembre 2017, n. 4337).
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Il regime delle distanze in edilizia
Questa nuova (e ottava) edizione conferma e mantiene l’impianto e l’impostazione operativa che ne hanno decretato il grande successo presso i lettori e si caratterizza rispetto alle precedenti versioni per un notevole arricchimento giurisprudenziale e per gli approfondimenti su temi sempre più rilevanti che, inevitabilmente, incidono in maniera significativa sul regime delle distanze (si pensi alla materia delle tolleranze, delle altezze, del Regolamento Edilizio Tipo ecc.). Grande attenzione è stata posta per l’analisi e l’interpretazione delle numerose e importanti novità normative recentemente introdotte nel nostro ordinamento, specie con i “Decreti Semplificazione” ed in particolare con il decreto n. 76/2020 convertito nella legge 120/2020. Anche in conseguenza di ciò si è reso necessario provvedere ad una revisione sistematica del capitolo relativo alle deroghe in materia di distanze. L’eterogeneità degli argomenti non ha impedito di mantenere un fil rouge che li collega tutti sotto l’egida dell’edilizia e del diritto che la regolamenta, per fornire al tecnico e al giurista uno strumento di consultazione agile, completo ed esauriente per tutti gli aspetti relativi al regime delle distanze nelle costruzioni. Romolo Balasso Architetto libero professionista che ha orientato la propria attività professionale nell’ambito tecnicogiuridico. Consulente, formatore e relatore in diversi incontri su tutto il territorio nazionale, è stato promotore e fondatore del centro studi Tecnojus, dove ricopre la carica di presidente, e per il quale cura i contenuti e i servizi oltre al sito web. Pierfrancesco Zen Avvocato del Foro di Padova, appartenente all’Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto e cofondatore del Centro Studi Tecnojus. Autore di diverse pubblicazioni letterarie e giuridiche, quest’ultime specie in materia di Diritto amministrativo e civile.
Romolo Balasso, Pierfrancesco Zen | 2022 Maggioli Editore
48.00 € 38.40 €
Foto:iStock.com/everydayplus
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