Si torna a parlare della superficie disperdente, di vani non riscaldati e come valutare questi in caso di Superbonus. È recente il chiarimento di Enea che ribadisce l’impossibilità di incentivare attraverso la super agevolazione le spese sostenute per isolare le superfici esterne del vano scala non riscaldato.
Ma prima di capire quali altre agevolazioni possono essere applicate in questi casi, è bene riprendere la definizione di superficie disperdente, così come citato dall’articolo 2 del Dm 26 giugno 2015, ovvero si tratta della superficie S che delimita il volume climatizzato rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione.
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Partendo dalla superficie disperdente, per usufruire dell’agevolazione nel caso degli interventi trainanti, con l’articolo n. 119 del Dl 34/2020 comma 1, lettera a) viene espressamente precisato di operare sulle superfici che abbiano un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Ciò vale anche per gli interventi trainati sull’involucro previsti da articolo 14 del Dl 63/2013.
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Non rientrando nel Superbonus l’isolamento di vani scala non riscaldati è agevolabile attraverso altri incentivi applicabili agli edifici esistenti come il bonus 50% ristrutturazioni o il bonus facciate.
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Vano scala non riscaldato: valgono le regole dei vani non riscaldati
Restano però alcuni dubbi sulla non applicabilità del Superbonus per interventi di questo tipo.
In questo caso, va preso in considerazione il fatto che realizzare la coibentazione della superficie esterna di una zona non riscaldata potrebbe incidere sulla riduzione dei fabbisogni energetici e quindi portare ad un miglioramento della prestazione energetica complessiva dell’edificio.
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Pertanto, un intervento di questo tipo potrebbe determinare il doppio salto di classe energetica, come fare in questo caso?
Enea attraverso Virgilio, risponde che l’isolamento termico dell’involucro opaco, sia come intervento “trainante” (art. 119, c. 1) sia come “trainato” (art. 119, c.2), è ammissibile al superbonus soltanto se interessa i componenti che delimitano il volume riscaldato rispetto all’esterno, al terreno o a vani non riscaldati.
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Per esempio, nella realizzazione di un “cappotto termico”, non si può usufruire del Superbonus per isolare la parete esterna di un vano non riscaldato.
In base alle modifiche apportate all’art. 119 dalla Legge di bilancio per il 2021 (L. 178/2020), gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Sull’argomento si attendono chiarimenti ministeriali. Ne abbiamo parlato meglio in questi articoli:
>> Superbonus 2021 per la coibentazione del tetto: come avere il 110%
>> La coibentazione tetto è intervento trainato Superbonus
Anche nel caso degli infissi, è agevolabile soltanto la sostituzione di quelli che delimitano il volume riscaldato rispetto all’esterno o a spazi non riscaldati, ma bisogna fare attenzione alle dimensioni come abbiamo spiegato in questo articolo.
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Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110% – Libro
Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici, chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici nell’ambito delle agevolazioni fiscali del 110% (i c.d. Super Sismabonus e Super Ecobonus introdotti con il decreto Rilancio). L’opera è divisa in due parti. La prima parte, a cura di Andrea Barocci, riporta tutte e tre le possibilità di detrazione legate agli interventi strutturali: il bonus ristrutturazione, il sismabonus, il superbonus. Per ciascuno di essi si offre la disamina della nascita e delle possibilità di applicazione, al fine di comprenderne lo scopo e le condizioni al contorno, compreso il tema delicato delle asseverazioni. In parallelo alla possibilità fiscale, si affronta l’allineamento con le Norme Tecniche delle Costruzioni in quanto, al di là delle detrazioni, ogni intervento dovrà essere inquadrato all’interno di un procedimento edilizio ai sensi del d.P.R. 380/2001. La seconda parte, a cura di Sergio Pesaresi, tratta il tema del Super Ecobonus, suddividendo il percorso progettuale, per la parte finalizzata alla detrazione, in due fasi operative: lo studio di fattibilità e il progetto preliminare. Con lo studio di fattibilità il progettista potrà verificare preliminarmente, passo per passo, se l’edificio e i committenti possiedono i requisiti richiesti dall’art. 119 del decreto Rilancio per l’accesso alla detrazione. Nella seconda fase operativa il progettista comincerà a redigere il progetto preliminare che, combinando in modo oculato i mezzi messi a disposizione dal decreto Rilancio, dovrà soddisfare i requisiti tecnici previsti. Andrea BarocciIngegnere, Fondatore di IDS-Ingegneria Delle Strutture, si occupa di strutture e rischio sismico sia in ambito professionale che come componente di Organi Tecnici, Comitati, Associazioni. Autore di pubblicazioni in materia e docente in numerosi corsi e seminari.Sergio PesaresiIngegnere civile, Progettista specializzato in costruzioni ecosostenibili e di bio-architettura. Consulente e Docente dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. Progettista di case passive certificato dal Passvhaus Institut di Darmstadt (D) e accreditato presso il PHI-Ita di Bolzano. Supervisor della Fondazione ClimAbita e SouthZeb designer. Tecnico base di ARCA e Tecnico ufficiale Biosafe. Studioso delle tematiche del Paesaggio e della Mobilità Sostenibile. Docente in corsi di aggiornamento professionale e consulente di Fisica Edile.
Andrea Barocci, Sergio Pesaresi (a cura di) | 2020
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