Unità esterna condizionatore: Comune può obbligare la rimozione in facciata

In caso d’insanabile contrasto con norme generali e prescrizioni specifiche, il condomino è tenuto alla rimozione ed eventualmente alla sostituzione con condizionatori senza unità esterna

Gli apparati tecnologici degli impianti di condizionamento o climatizzazione, da collocare all’esterno di un edificio devano essere posizionati in modo da arrecare il minor impatto visivo; inoltre, nel caso di immobili ricadenti all’interno dei nuclei di antica formazione, ovvero assoggettati dal vigente strumento urbanistico generale a specifico grado di protezione e/o a vincolo storico-monumentale (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), l’installazione di tali apparecchiature esterne è soggetta a preventivo parere della commissione del paesaggio.

Ciò è quanto prevede il regolamento edilizio del Comune di Osio Sotto (BG) e che si legge nella sentenza n.770 del 2022 del TAR della Lombardia (Brescia) dove viene analizzato il ricorso, contro il Comune, presentato dalla proprietaria di una pasticceria che aveva posizionato l’impianto di condizionamento sulla facciata di un edificio, in un cortile interno nel centro storico della città.

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Il ricorso censura l’ordinanza emessa dal Comune che ha richiesto la rimozione dell’unità esterna del condizionatore, per eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e della contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà (I motivo) e per violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della violazione di precetti di logica e imparzialità (II motivo).

Analizziamo nel dettaglio il contenuto della sentenza.

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Il no della Commissione Paesaggio

Pur non essendo soggetto a vincolo, l’immobile in questione ricade all’interno dei nuclei di antica formazione, pertanto per regolamento comunale l’installazione di apparecchiature esterne richiede preventivo parere della commissione del paesaggio.

Il parere non è mai stato chiesto dalla proprietaria e probabilmente anche per il disturbo arrecante dall’unità esterna ai vicini, l’installazione dell’unità esterna del condizionatore, fu segnalata al Comune che chiedeva parere alla Commissione Paesaggio.

Sul caso la Commissione ha espresso un giudizio sfavorevole, in quanto la posizione dell’impianto non rispettava lo schema compositivo della facciata, e inoltre non era situato al suolo, come sarebbe stato preferibile.

Il Comune ha quindi emesso un provvedimento attraverso il quale richiedeva alla proprietaria di depositare un’idonea pratica edilizia che preveda l’adeguamento dell’impianto installato alle prescrizioni della Commissione del Paesaggio del Comune di Osio Sotto, poi impugnato dalla proprietaria.

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TAR respinge il ricorso

Il Tribunale respinge la tesi della proprietaria secondo la quale l’attività di una gelateria impone la presenza di un climatizzatore: con questo la temperatura nei relativi locali è certamente più gradevole per il personale e la clientela, ma per la produzione e la conservazione del prodotto sono ovviamente necessari impianti frigoriferi, con gradazioni prossime allo zero.

Inoltre per il TAR, pur essendo state palesate dalla proprietaria difficoltà nell’adottare altre soluzioni, un impianto siffatto, in caso d’insanabile contrasto con norme generali e prescrizioni specifiche, non può essere realizzato, e se realizzato deve essere rimosso (ed eventualmente sostituito da condizionatori senza unità esterna, notoriamente esistenti).

Nella sentenza si legge che comunque, in ogni caso, l’ordinanza impugnata non vieta alla ricorrente di avvalersi di un condizionatore: è solo perché l’interessata, ancora dopo svariati anni, si era disinteressata delle prescrizioni del Comune, certamente incompatibili con la situazione in atto, che l’Ente ha dovuto ordinare con l’atto gravato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.

In merito alla motivazione sostenuta dalla ricorrente sull’illegittimità del parere rilasciato dalla commissione e alla presunta discriminazione avvenuta nei suoi confronti rispetto alle installazioni esistenti di altri impianti, per il TAR si tratta di affermazioni che non possono essere condivise, perché ad ogni luogo – e ad ogni impianto – corrisponde una valutazione discrezionale specifica che non inficia ex se le altre; e, comunque, l’elemento esterno in questione resta mal collocato, anche se, per avventura, anche altri lo sono: saranno gli eventuali pareri resi per questi ultimi ad essere viziati, e non quello in questione.

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Foto:iStock.com/onurdongel

Redazione Tecnica

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