A partire dal prossimo 30 giugno 2014 scatta l’obbligo del deposito degli atti di qualsiasi procedimento civile esclusivamente attraverso la trasmissione telematica. Tale onere coinvolgerà anche gli ausiliari dei giudici, ivi compresi i professionisti tecnici che svolgono attività di CTU.
È il Ministero della giustizia a comunicarlo a Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti industriali, Agronomi e Agrotecnici con una circolare del 6 giugno scorso.
Per procedere alla trasmissione degli atti per via telematica, il CTU deve essere iscritto al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Reginde) con il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Ricordiamo che il Registro degli indirizzi elettronici è stato istituito dal decreto 21 febbraio 2011, n. 44. Il Reginde impone, oltre all’inserimento dell’indirizzo PEC, che il professionista tecnico indichi anche i propri dati identificativi.
I professionisti che esercitano attività di CTU, si legge nella circolare, possono essere registrati anche se non dotati di indirizzo di PEC: in tal caso essi potranno fruire solo del servizio di consultazione ma non dei servizi di deposito e comunicazione telematica.
Senza la registrazione, continua la circolare, non sarà possibile per i CTU interessati adempiere all’incarico eventualmente assunto con le conseguenze processuali del caso.
L’invio dell’elenco dei professionisti iscritti agli albi al Ministero della giustizia dovrebbe avvenire tramite il collegio o l’albo di appartenenza, ma è comunque possibile per il singolo professionista registrarsi al Reginde in maniera autonoma, seguendo le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche introdotte dal decreto n. 44/2011 ed entrate in vigore a maggio di quest’anno.
1. I professionisti non iscritti all’albo, oppure per i quali il proprio ordine di appartenenza non abbia provveduto all’invio di copia dell’albo (ad eccezione degli avvocati), si registrano al Reginde attraverso un Punto di Accesso (PdA) o attraverso il Portale dei Servizi Telematici, previa identificazione, effettuando altresì l’inserimento (upload) del file che contiene copia informatica , in formato PDF, dell’incarico di nomina da parte del giudice; tale file è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto che intende iscriversi.
2. Il PdA provvede a trasmettere l’avvenuta registrazione con le medesime modalità di cui all’articolo precedente, con la differenza che il file ComunicazioneSoggetti.xml è digitalmente sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata dal PdA.
3. Qualora il professionista di cui al comma 1 si iscriva ad un albo, oppure pervenga copia dell’albo da parte dell’ordine di appartenenza, prevalgono i dati trasmessi dall’ordine stesso; in questo caso il sistema cancella la prima iscrizione e invia un messaggio PEC di cortesia al professionista.
Consulta il testo integrale delle specifiche tecniche (provvedimento 16 aprile 2014 del Ministero della giustizia).
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