Una tettoia realizzata a copertura di un terrazzo, anche se molto grande, non ha bisogno di un permesso di costruire. Non deve essere demolita anche se l’intervento è stato realizzato senza titolo edilizio.
Il Tar Campania è giunto a questa conclusione in un contesa tra il Comune di Battipaglia e i proprietari di un appartamento che avevano realizzato una tettoia in legno di 31,42 metri quadrati con la funzione di copertura di un terrazzo. Dal Comune è partita un’ordinanza di demolizione.
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La sentenza n. 109 del 16 gennaio 2017 del Tar Campania parte precisando i casi in cui un intervento edilizio deve essere per forza autorizzato con permesso di costruire e demolito se realizzato senza titolo. Analizzando l’articolo 10 (comma 1, lettera c) del Testo unico edilizia
Per prevedere il permesso di costruire l’intervento deve aver generato “un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente” e allo stesso tempo deve aver comportato “modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti”. La tettoia è un’opera che potrebbe potenzialmente assumere rilevanza volumetrica. Però questo intervento non comporta aumenti volumetrici per il fatto che la tettoia è aperta su tre lati.
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In questo caso la tettoia è in legno, ma la sentenza vale per qualsiasi tipo di tettoia, purché sia aperta su tre lati.
Sono state bocciate le contestazioni relative alla diversità della sagoma e all’incremento di altezza del piano terra. Nessuna indicazione viene data nel provvedimento impugnato sull’eventuale incremento di volume e alla relativa misura. Per la qualificazione dell’intervento, si tratta di cose ininfluenti.
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