Terre e rocce da scavo: le novità per avere procedure più efficienti

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Novità in arrivo per le modalità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo: è stato infatti approvato la scorsa settimana in via preliminare dal Cdm lo schema di decreto relativo alla disciplina semplificata in ossequio all’art. 8 del Decreto Sblocca Italia (convertito dalla legge n. 164 del 2014 esattamente un anno fa). La bozza di regolamento traccia nuovamente la disciplina dei materiali estratti durante le attività di scavo, “consentendo di assorbire tutte le disposizioni attualmente vigenti in un testo unico, integrato e autosufficiente” (come afferma un comunicato giunto da Palazzo Chigi).

Oltrepassando alcune carenze segnalate dagli operatori del settore in merito al decreto ministeriale 161/2012 (che costituisce tuttora il riferimento per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo) la nuova bozza di regolamento introduce procedure e riferimenti normativi semplificati. È accaduto molto spesso infatti nell’ultimo periodo che le modalità di utilizzo dei materiali estratti abbiano causato contenziosi e cospicue incertezze.

“La stesura dello schema di regolamento – si legge sempre nel comunicato emesso dal Governo – recepisce le richieste formali presentate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura Eu-Pilot 5554/13/ENVI avviata nei confronti dell’Italia, evitando in questo modo la possibilità che il progetto pilota evolva in una procedura d’infrazione contro l’Italia”.

Ma ecco un sommario elenco delle semplificazioni che verranno introdotte:
– definizioni più chiare e coordinate con la normativa vigente, ed una disciplina più dettagliata del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
– i residui della lavorazione dei materiali lapidei vengono esclusi dalla nozione di terre e rocce da scavo, novità che permette agli operatori di qualificarli come sottoprodotti in presenza delle condizioni di legge e nel pieno rispetto dei livelli di tutela ambientale;
– definita una procedura più rapida per attestare che le terre e le rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfino i requisiti normativi nazionali e comunitari per essere qualificate sottoprodotti;
eliminato l’obbligo di comunicazione preventiva all’autorità competente di ogni trasporto di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, stabilendo inoltre l’attivazione contestuale dei necessari controlli da parte delle autorità competenti.
– introdotto un iter più rapido ed efficiente per apportare modifiche sostanziali al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, con la possibilità di una proroga di un anno della durata del piano per le terre e le rocce da scavo generate nei grandi cantieri;
– creazione di una procedura specifica per l’utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dal campo di applicazione dei rifiuti e prodotte dalla realizzazione di opere sottoposte a Valutazione di impatto ambientale;
– introdotte procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, capaci di fornire chiarezza e un riferimento normativo unico agli operatori.

Inoltre per lo svolgimento delle attività di analisi di ARPA e APPA si prevedono tempi certi, sempre pari a 60 giorni.

Leggi anche il nostro articolo dello scorso anno intitolato Terre e rocce da scavo: meri cambiamenti cosmetici nello Sblocca Italia?

Lo schema di provvedimento non è tuttavia ancora definitivo: l’auspicio dell’ANCE in materia concerne il mantenimento di un “regime semplificato per la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nei cantieri di piccole dimensioni o in quelli di grandi opere non soggette a VIA o ad AIA. Fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo, comunque, si continueranno ad applicare le norme e le procedure attualmente in vigore”.

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Redazione Tecnica

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