Polemiche a non finire sulla cosiddetta «tassa sull’ombra dei balconi» prevista dalla Legge di Bilancio dello scorso 27 dicembre 2019. Il MEF ha più volte smentito, ma in molti dubitano di questa volontà, soprattutto perché la nuova legge ha abrogato, tra gli altri, l’art. 38, comma 2 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507. La tassa sarà quindi applicabile anche per le istallazioni sottosuolo e soprasuolo? E incentiverà i comuni a tassare l’ombra dei balconi precedentemente esclusa dalla normativa?
Serve una norma di dettaglio con le relative esclusioni, ma nel frattempo vediamo di fare chiarezza su quanto sta accadendo.
Tassa ombra balconi, cosa cambia con la legge di bilancio 2020?
«Il tema di una pseudo “tassa sull’ombra” non esiste. Il nuovo canone previsto dalla Legge di Bilancio sostituisce i tributi locali Tosap e Cosap, derivando dagli stessi i presupposti impositivi. Per questa ragione, può colpire solo le fattispecie già gravate da Tosap e Cosap, tra le quali non è compresa l’occupazione tramite balconi e verande.» Con queste parole il MEF ha smontato tutte le teorie che vorrebbero la nuova tassa nella legge.
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Perché vengono tirati in ballo Tosap e Cosap?
>> Tosap
Tosap è l’acronimo di «tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche» che viene applicata quando si occupa un bene del demanio o del patrimonio indisponibile degli enti pubblici (es. strade comunali e provinciali, piazze, parchi). I tipi di occupazione per i quali bisogna versare la tassa sono previsti all’interno dell’art. 38 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993.
Ai fini del nostro quesito iniziale, ci interessa sapere che al comma 2 vengono esclusi dalla tassazione i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Quindi, secondo la norma entrata in vigore nel 1994 chi possiede un balcone che risulta “sopra” a una strada comunale non deve pagare. Dovrà invece pagare l’eventuale passo carrabile o altri elementi.
>> Cosap
Cosap è l’acronimo di «canone per l’occupazione di suolo pubblico» introdotto dall’articolo 63 del decreto legislativo n.446 del 15 dicembre 1997. La sua introduzione non cancella la Tosap, ma permette alle amministrazioni di scegliere una o l’altra norma.
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Ecco il testo della Legge bilancio 2020
Leggiamo direttamente dalla legge n.160 del 27 dicembre 2019 dove si ritiene sia presente la tassa contestata.
Comma 816, Tosap e Cosap vengono sostituiti dal nuovo e unico «canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria».
«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», e’ istituito dai comuni, dalle province e dalle citta’ metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicita’ e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e’ comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi».
Comma 837, occupazione di aree e spazi destinati ai mercati.
«A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le citta’ metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell’applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
Comma 838, occupazione di aree e spazi destinati ai mercati.
«Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
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Conclusioni
Il nuovo canone dunque «può colpire solo le fattispecie già gravate da Tosap e Cosap, tra le quali non è compresa l’occupazione tramite balconi e verande», ma sempre secondo il comma 847 della legge n.160 del 27 dicembre 2019, ci sono articoli che vengono abrogati: «Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme».
Il dubbio resta, perché viene abrogato un capo in cui è incluso l’articolo 38 (dove sono esclusi dalla tassazione i balconi). Servirà quanto prima una correzione a questa norma poco chiara.
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Lisa De Simone | 2020 Maggioli Editore
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