Superbonus: verifica congruità spese va effettuata in base ai prezzari vigenti

Le Entrate precisano che il tecnico abilitato incaricato di attestare la congruità delle spese relative all’intervento deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa

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Entrate fornisce un nuovo chiarimento sul Superbonus, nello specifico per quanto riguarda la verifica della congruità dei prezzi e i prezzari di riferimento.

L’Istante, che si rivolge alle Entrate, chiede quale prezzario deve essere utilizzato per la verifica della congruità dei prezzi e ritiene che la stessa, ai fini della relativa attestazione ai sensi dell’allegato A del decreto ministeriale 6 agosto 2020, debba essere effettuata «al momento del SAL o del fine lavori».

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In risposta, le Entrate precisano che il tecnico abilitato incaricato dall’Istante di attestare la congruità delle spese relative all’intervento, oggetto del presente caso, deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa.

Vediamo di seguito nello specifico il caso prospettato dal contribuente e la risposta fornita dall’Agenzia con l’interpello n. 1 del 5 gennaio 2024.

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Il caso

L’Istante, condomino di un condominio minimo, insieme agli altri proprietari e comodatari, ha deciso di effettuare interventi di efficientamento energetico nel condominio, soggetti a Superbonus, tra cui la sostituzione delle finestre e persiane ad arco dell’intero edificio (quale intervento trainato).

Al momento della firma del contratto di appalto (aprile 2022) il prezzario della Regione X non contemplava tale tipologia di infisso, quindi è stato utilizzato quello della Regione Y edizione 2021. Attualmente, la Regione X ha aggiornato il prezzario includendo i prezzi per la sostituzione delle finestre e persiane ad arco.

L’Istante ha completato il primo SAL e il secondo è in corso, includendo anche l’intervento di sostituzione. Chiede quale prezzario utilizzare per la verifica dei prezzi secondo l’articolo 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020.

Il contribuente precisa inoltre che i condomini hanno optato per lo sconto in fattura.

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Cosa si intende per Stato Avanzamento Lavori

Per il contribuente la verifica della congruità dei prezzi, ai fini della relativa attestazione ai sensi dell’allegato A del decreto ministeriale 6 agosto 2020, deve essere effettuata «al momento del SAL o del fine lavori».

Entrate, in riferimento alla Circolare 23/E del 2022, ricorda cosa si intende per ”Stato Avanzamento Lavori”, ovvero quel documento che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Lo stesso, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Inoltre, l’Agenzia riprende il comma 13-bis all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 che prevede ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese il riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

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Il parere delle Entrate

In conclusione Entrate afferma che la verifica della congruità della spesa per l’intervento di sostituzione delle persiane e degli infissi deve avvenire al momento in cui le spese vengono sostenute, utilizzando il prezzario vigente a tale data. Per le persone fisiche e gli enti non commerciali, le spese si considerano sostenute alla data effettiva del pagamento o, in caso di sconto totale in fattura senza pagamento, alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

Il tecnico incaricato di attestare la congruità delle spese deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa.

>> Scarica l’interpello Entrate n.1 del 5 gennaio 2023 <<

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Foto:iStock.com/mediartist Matthias Schloenvogt

Redazione Tecnica

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