Come precisato nel vademecum, il Superbonus rafforzato è stato introdotto con il comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio che prevede l’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici, nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
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Ricapitoliamo di seguito a chi spetta il Superbonus rafforzato e quali regole valgono per poter godere dell’agevolazione in alternativa al contributo previsto per la ricostruzione.
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A chi spetta il Superbonus rafforzato?
Possono usufruire del Superbonus rafforzato, per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma, i Comuni:
- di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, e di cui al decreto legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, nonché nei Comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda AeDes (Agibilità e Danno nell’emergenza sismica) dalla quale emerga la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio medesimo e l’evento sismico successivamente all’arco temporale previsto dalla norma ovvero per i quali il rilievo del danno sia stato eseguito secondo le modalità di cui all’art. 5 del Testo unico;
- interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008, nei quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza. Ai fini dell’applicazione del Superbonus rafforzato
è sufficiente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta, che sia stato dichiarato
lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso.
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Per il Superbonus rafforzato occorre rinunciare al contributo per la ricostruzione
Entrate ricorda che la detrazione così rafforzata è alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma ed è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 (cfr. art. 119, comma 8-ter, del D.L. n. 34/2020).
Ciò significa che l’intervento è soggetto alla disciplina ordinaria per l’accesso al Superbonus, anziché a quella per la ricostruzione.
In caso di Superbonus rafforzato, il professionista è obbligato a trasmettere, attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Struttura commissariale, al Commissario Straordinario la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445/2000 di rinunciare ai contributi per la ricostruzione.
La presentazione della dichiarazione rappresenta una condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali.
Con l’Ordinanza commissariale n. 1422023, è stata inoltre introdotta la possibilità di trasmettere all’USR da parte del soggetto legittimato, la revoca della dichiarazione di rinuncia al contributo in favore dell’agevolazione fiscale c.d Superbonus rafforzato. Con riferimento ai danni lievi, tale comunicazione potrà avvenire tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da trasmettere entro 150 giorni a decorrere dal 30 maggio 2023, giorno di pubblicazione dell’Ordinanza in questione.
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