Nessuna proroga, dunque, ma il governo starebbe lavorando ad una soluzione per consentire a chi ha effettuato i lavori ma non ha raggiunto la quota richiesta per presentare il Sal per la cessione del credito, di presentare un “Sal straordinario” in modo da poter sfruttare l’aliquota più elevata per i lavori effettivamente realizzati e regolarmente fatturati alla data del 31 dicembre.
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Non perderti: Proroga Superbonus in Legge di Bilancio? Proposto SAL straordinario
Pagamento e stato del cantiere
Come chiarito da tempo dall’Agenzia delle entrate, infatti, per usufruire dell’aliquota al 110% sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito quando si tratta di lavori a cavallo di più anni, non è possibile anticipare i pagamenti alla fine dell’anno in modo da sfruttare il criterio di cassa, ma è necessario che i pagamenti siano allineati al reale stato dei lavori e che venga presentato il relativo Sal debitamente asseverato.
Nel caso del Superbonus per legge, ossia come stabilisce espressamente l’art. 121 del decreto Rilancio, non si possono presentare più di due Sal a lavori in corso e ciascuno di questi deve attestare che sia stato realizzato almeno il 30% dei lavori a progetto.
Il terzo Sal, dunque, può riguardare solo il saldo finale, da pagare chiaramente al momento della chiusura del cantiere. Con la normativa attuale, dunque, le spese che possono essere cedute non possono riguardare bonifici all’impresa per interventi ancora da effettuare, ovvero lavori per i quali non è stata raggiunta la percentuale prevista per presentare un Sal.
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Obbligatorio completare i lavori
Una questione non da poco considerando che da gennaio 2024 scatta l’obbligo di pagare all’impresa il 30% delle fatture, anche in caso di sconto o cessione del credito, visto il taglio dell’aliquota. E senza alcuna possibilità di trovare soluzioni alternative.
Per poter usufruire dell’agevolazione, infatti, i lavori debbono comunque essere terminati, altrimenti si perde anche il diritto alla cessione del credito o allo sconto in fattura del quale si era usufruito in passato, come più volte ribadito dalle Entrate.
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L’ipotesi di un Sal straordinario
Di qui l’idea di consentire di presentare un “Sal straordinario”, riservato ai condomini con i lavori in dirittura d’arrivo, destinato a garantire la possibilità di sfruttare ancora l’aliquota del 2023 per i lavori effettuati a fine anno anche se non fosse stata raggiunta la quota necessaria del 30% per presentare un secondo Sal ordinario, o se ne fossero stati presentati già due.
Considerando che la Manovra è ormai approdata in Aula al Senato senza misure di questo tipo, il provvedimento che potrebbe contenere questa misura è il decreto Milleproroghe che tradizionalmente accompagna la legge di Bilancio. In alternativa potrebbe addirittura essere previsto un decreto ad hoc, e in questo caso il giorno giusto per il varo sarebbe mercoledì 28 dicembre, giorno nel quale è stato programmato quello che dovrebbe essere l’ultimo consiglio dei ministri del 2023.
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Solo detrazioni ordinarie per le villette
Per i condomini, dunque, la partita in queste ultime ore sembra essersi riaperta. Le nuove misure dovrebbero riguardare peraltro non solo i condomini veri e propri ma anche gli immobili “assimiliati”, ossia i fabbricati con fino a quattro unità immobiliari residenziali distintamente accatastate di un unico proprietario o in comproprietà.
Di Sal straordinario, peraltro, si parla solo per i condomini. Per le case indipendenti e le villette, infatti la scadenza per il Superbonus al 110%, originariamente prevista al 31 dicembre 2022, in caso di lavori in corso è stata via via prorogata fino a fine anno, riservando la possibilità di avviare nuovi lavori nel 2023 solo ai proprietari con reddito familiare entro i 15 mila euro.
Se non ci saranno novità per chi non ha completato i lavori a fine anno nel 2024 ci sarà solo la possibilità di usufruire dell’ecobonus al 65% e della detrazione del 50% per le altre tipologie di lavori ancora da realizzare. Per i lavori in corso non sarà invece possibile usufruire delle aliquote più elevate previste in caso di sismabonus, perché questa agevolazione è legata all’attestazione della riduzione della classe di rischio sismico da attestare in sede di progetto. L’attestazione non era invece richiesta in caso di CILAS, in quanto per accedere al Supersismabonus era sufficiente la riduzione del rischio sismico senza salto di classe.
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Niente stretta solo per gli immobili lesionati
Si salvano invece dalla stretta gli immobili lesionati dai terremoti e dalle alluvioni nei Comuni dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. Per la ricostruzione degli edifici lesionati, infatti, si potrà usufruire del Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025.
Per poter usufruire dell’agevolazione, però, è necessario che sia stato attestato che il danno è stato causato, appunto, dal terremoto, quindi deve essere stata presentata la relativa scheda al Comune. Per gli immobili nei crateri ma non direttamente lesionati dal sisma, invece, valgono le regole previste per tutti gli altri immobili.
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