Superbonus in concorso con contributo ricostruzione post sisma: no alla CILAS

Il Superbonus spetta per la parte di spesa eccedente il contributo concesso per gli interventi di riparazione o di ricostruzione post sisma, ma per accedere al contributo per la ricostruzione in concorso con il Superbonus è possibile presentare la CILAS quale titolo abilitativo?

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La guida aggiornata dalle Entrate dedicata alla ricostruzione post sisma – Italia centrale e Superbonus 110% – contiene una serie di chiarimenti utili per i contribuenti e i professionisti che operano nell’ambito.

Tra i temi, oggetto delle domande ai quali fornisce risposte, l’Agenzia tocca quello dei permessi edilizi necessari per poter accedere al contributo per la ricostruzione in concorso con il Superbonus.

Prima di entrare nello specifico dei permessi da presentare per ottenere gli incentivi, ricapitoliamo quali sono le regole valide per poter usufruire del Superbonus in concorso con il contributo per il sisma.

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Il concorso tra il contributo per il sisma e le agevolazioni fiscali

Il Superbonus spetta per la parte di spesa eccedente il contributo concesso per gli interventi di riparazione o di ricostruzione post sisma, nel rispetto di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalle norme sul sisma nonché dal decreto Rilancio.

Il Testo Unico della Ricostruzione Privata dedica al Capo III, l’intera Sezione V, dall’art. 46 all’art. 50, al concorso di risorse tra il contributo per il sisma e le agevolazioni fiscali.

Nela guida viene inoltre ricordato che nel caso in cui siano realizzati anche ulteriori interventi che non possono essere ammessi né al contributo per la ricostruzione né al Superbonus – per esempio interventi non correlati a quelli di efficientamento energetico o di miglioramenti della resistenza sismica degli edifici – è necessario che il computo metrico ne dia evidenza e che siano distintamente contabilizzate le spese riferite a tali interventi rispetto a quelle riferite agli interventi ammessi al contributo e al Superbonus e di altri bonus fiscali. È poi necessario che siano oggetto di separata fatturazione le spese che non sono ammesse né ai contributi né al Superbonus, che concorrono alla definizione a consuntivo del “costo totale dell’intervento” comprensivo delle spese tecniche.

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No CILAS, OK SCIA e permesso di costruire o titolo unico

Tornando alla questione relativa ai permessi edilizi, Entrate risponde alla domanda: al fine dell’accesso al contributo per la ricostruzione in concorso con il Superbonus è possibile presentare la CILAS quale titolo abilitativo?

La risposta è no, in quanto in applicazione della disciplina speciale per la ricostruzione (D.L. n. 189/2016 e ordinanze commissariali) è necessario presentare la SCIA edilizia, il Permesso di costruire o il titolo unico (ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 160 del 2010) per poter ottenere i contributi per la ricostruzione.

Inoltre, viene precisato nella guida che nel caso di concorrenza del contributo per la ricostruzione con il Superbonus, ai fini di tale detrazione non è necessario presentare la CILA (comma 13-ter articolo 119 del decreto Rilancio). Tale disposizione si applica anche al caso di varianti presentate per l’accesso alle agevolazioni fiscali successivamente alla presentazione dell’istanza di concessione o dopo la concessione contributiva medesima.

>> Scarica la guida Superbonus e ricostruzione post sisma <<

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Foto:iStock.com/Manfred Rau

Redazione Tecnica

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