Chi ha lavori in corso dovrà quindi affrettarsi per poter usufruire dell’aliquota più elevata sulle spese. Intanto, Poste spa ha preannunciato per ottobre la riapertura alle cessioni dei crediti ma solo per i soggetti privati. Nulla di fatto invece per la piattaforma per agevolare le operazioni di cessione dei crediti incagliati che avrebbe dovuto vedere la gestione da parte di Enelx. La società ha infatti annunciato ufficialmente che non metterà in campo nuovi strumenti di questo tipo.
Mentre prepara la manovra per il 2024 il governo comunque ha assicurato più volte di voler mantenere le detrazioni per il risparmio energetico e gli interventi sulla casa, annunciando però l’intenzione di riordinare tutto il settore.
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Per sapere cosa accadrà occorrerà attendere quantomeno il 27 settembre quando verrà presentata in parlamento la Nadef, Nota di aggiornamento del Def, il documento di economia e finanza, che farà da base per la messa a punto della legge.
Nell’attesa ecco allora un riepilogo di tutte le condizioni per il Superbonus da qui fino a fine anno.
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Quando si applica ancora il Superbonus al 110%
Per quel che riguarda l’aliquota al 110%, attualmente questa è riconosciuta da qui a fino anno solo per:
- villette e unifamiliari che avevano centrato l’obbiettivo del 30% dell’intervento realizzato a fine settembre 2022;
- condomini con lavori deliberati entro il 18 o 25 novembre 2022 e CILAS depositata entro il 31 dicembre 2022;
- edifici con più unità immobiliari di un solo proprietario, assimilati a condomini, con CILAS presentata entro il 25 novembre 2022, o entro il 31 dicembre in caso di titolo abilitativo necessario per un intervento di demolizione e ricostruzione;
- immobili di qualunque tipologia ubicati nei crateri sismici e interessati a provvedimenti di ripristino in quanto lesionati.
Per le zone compite dai terremoti il Superbonus con aliquota al 110% è in vigore fino al 31 dicembre 2025.
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Gli immobili interessati all’aliquota ridotta
L’aliquota ridotta al 90% entrata in vigore dal 1° gennaio scorso è invece riconosciuta solo per:
- condomini e immobili assimilati che non avevano presentato la CILAS nel 2022;
- villette destinate a prima casa con proprietari che hanno un reddito fino a 15.000 euro o entro il reddito riparametrato in base al quoziente familiare quando si hanno coniuge e/o figli a carico.
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Lavori in corso e pagamento delle spese
In vista della riduzione dell’aliquota già prevista al 70%, chi ha lavori in corso dovrà quindi affrettarsi per poter usufruire dell’aliquota più elevata sulle spese. Non occorre, cioè necessariamente completare i lavori quest’anno per essere certi di poter usufruire delle aliquote più elevate tuttora in vigore, in quanto ai fini dell’agevolazione conta solo la data del pagamento. A prescindere dall’aliquota c’è ovviamente l’obbligo di concludere i lavori per non perdere la detrazione, in quanto l’Agenzia delle entrate ha da tempo chiarito che il diritto alla detrazione si matura solo alla chiusura del cantiere, ossia al termine dei lavori per i quali è stata richiesta l’agevolazione.
L’Enea ha cinque anni di tempo per comunicare alle Entrate i dati di chi ha avviato la pratica di Superbonus presentando il primo e il secondo SAL, senza poi arrivare a chiudere la pratica in questione. Chi ha optato per la cessione del credito e si trova a che fare con ditte che hanno bloccato i lavori per motivi di liquidità toccherà quindi completare l’intervento pagando di tasca propria, anche eventualmente cambiando ditta. Secondo i dati ANCE al momento a fronte di 30 miliardi di crediti incagliati ci sono 180 mila cantieri bloccati e 200 mila famiglie coinvolte.
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La variazioni ammesse per non perdere il Superbonus
È comunque possibile rivedere il totale dei lavori da effettuare per evitare di trovarsi spiazzati. Si possono infatti ridurre le voci del progetto iniziale senza perdere il diritto alla detrazione, a patto di centrare i requisiti della riduzione di due classi energetiche richiesta per usufruire del Superbonus. A dare il via alle varianti in corso d’opera è stata la circolare 13 del giugno scorso con la quale l’Agenzia delle entrate ha chiarito che a titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILAS, che non rilevano ai fini del diritto ad avere l’agevolazione:
- modifiche o integrazioni al progetto iniziale;
- variazione dell’impresa incaricata dei lavori;
- variazione dei committenti;
- previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.
Chiaramente nel caso di difficoltà a chiudere il cantiere per mancanza di liquidità si tratterà di ridurre le lavorazioni piuttosto che aumentarle, ma comunque tutte le variazioni potranno essere accettate.
Un’opportunità da tener presente per completare i lavori quanto prima.
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