Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati

Il Superbonus (detrazione maggiorata al 110 per cento da ripartire in cinque rate), è applicabile per tutti gli interventi di risparmio energetico, a patto che si ottenga la riduzione di due classi del consumo dell’edificio, o si raggiunga la classe più elevata possibile, ma anche per gli altri interventi per i quali ora c’è la classica detrazione ecobonus, a condizione però che nel pacchetto totale degli interventi ce ne sia almeno uno tra quelli indicati al primo comma dell’articolo 119 del Dl rilancio, divenuto legge il 17 luglio 2020.

> Leggi: Il Decreto rilancio è legge: regole definitive per il Superbonus

Ad esempio, per ottenere agevolazioni per infissi o schermature solari è necessario che  l’intervento sia connesso a quello principale. Per questo si parla dei tre cosiddetti interventi trainanti. Vediamo quali sono alla luce delle ultime modifiche parlamentari, ora che il testo è definitivo. (In rosso le ultime modifiche parlamentari del 17 luglio).

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Testo completo del DL rilancio – 17 luglio 2020

> Art. 119 | ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici

>> Articolo 14, decreto legge 4/6/2013 n. 63 | Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2013, n. 90)

> Art. 121 | opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati

Per l’applicazione del superbonus con il nuovo testo sono previsti limiti di spesa differenziati in base al numero di immobili che fanno parte dell’edifico.

Intervento 1 – Cappotto termico

Il primo intervento (coincidente con lettera a all’interno del comma 1 dell’art.119) è quello di «isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio». Il cosiddetto cappotto termico. L’unica condizione posta dalla norma è che l’intervento abbia «un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo medesimo, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno».

Per la coibentazione:
– 50 mila euro per gli immobili unifamiliari e le villette a schiera;
– 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
– 30 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

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Intervento 2 – Impianti termici e pompa di calore

Il secondo intervento (lettera b all’interno del comma 1 dell’art.119) è la «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A , inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, e per l’installazione di collettori solari. Per i comuni montani non interessati a procedure d’infrazione comunitarie in riferimento alla qualità dell’aria la detrazione è ammessa anche per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Precisato inoltre che il massimale di spesa copre anche i lavori per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE, nel rispetto dei requisiti minimi di prestazione».

Per la sostituzione di impianti di riscaldamento:
– 30 mila euro per gli immobili unifamiliari e le villette a schiera;
– 20 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio fino a otto unità immobiliari;
– 15 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oltre le otto unità immobiliari.

Intervento 3 – Sostituzione caldaia senza combinazione con fotovoltaico

Il terzo tipo di intervento (lettera c all’interno del comma 1 dell’art.119) agisce sugli «edifici unifamiliari, compresi quelli situati all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione, per una spesa non superiore a 30.000 euro, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito. Con il passaggio parlamentare si riconosce il superbonus anche nel caso di impianti a condensazione (almeno di classe A), mentre il testo originario si limitava a quelli a pompa di calore. Nei comuni con aree non metanizzate e nei comuni montani, è ammessa anche la sostituzione dell’impianto preesistente con altro con caldaia a biomassa con classe di qualità non inferiore a 5 stelle. In entrambi i casi si deve trattare di comuni non interessati a procedure d’infrazione comunitarie in riferimento alla qualità dell’aria».

Come chiarito nella relazione al nuovo testo, per unità immobiliare all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno si intendono le villette a schiera. Con questa formulazione si consente quindi anche ai proprietari di singole villette fisicamente collegate tra loro, di usufruire del superbonus per la coibentazione senza la necessità che l’intero complesso di villette effettui i lavori. È infatti possibile ottenere il risparmio energetico richiesto dalla normativa, ossia la riduzione di due classi di consumo energetico, non solo intervenendo sulle parti esterne ma anche con interventi di coibentazione interna.

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Ecobonus e bonus casa, i siti per l’invio dati a ENEA

Finalmente attivi i siti ENEA per l’invio della documentazione relativa ai lavori di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti ecobonus o bonus casa conclusi nel 2020.

Il termine per trasmettere i dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020.

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Foto: iStock/Konstik

Redazione Tecnica

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