Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto del 27 giugno, ha ufficializzato gli elenchi delle pubbliche amministrazioni, degli enti e delle società, nei cui confronti sarà obbligatorio fatturare con il meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA a partire dal 1° luglio.
Ricordiamo che lo split payment si articola così: il professionista incassa l’importo dovuto al netto dell’IVA dalla Pa o da enti e società autorizzate, poi queste ultime verseranno l’IVA l’ente di P.A. si occuperà di versare l’IVA indicata in fattura direttamente all’Erario al posto dei propri fornitori.
I soggetti coinvolti
I soggetti interessati al meccanismo sono:
- tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato;
- le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- le società controllate dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- le società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui sopra;
- le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana
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L’aggiornamento degli elenchi
Nella relazione illustrativa del decreto si specifica che i suddetti elenchi, disponibili sul sito finanze.it potranno sempre essere aggiornati in modo da agevolare i fornitori nelle procedure di fatturazione con lo split payment. Infatti sarà compito del Ministero dell’Economia e delle Finanze rendere pubblico, entro il 20 ottobre di ogni anno, un primo elenco provvisorio rispetto al quale le società, entro 15 giorni, possano segnalare eventuali incongruenze. Entro il 15 novembre di ogni anno sarà poi reso noto, con decreto, l’elenco definitivo che avrà effetto dall’anno seguente.
Si precisa inoltre che se “il controllo o l’inclusione nell’indice FTS MIB si verifichi nel corso d’anno entro il 30 settembre, le nuove società controllate o include nell’indice, applicano lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo” nel caso l’inclusione nell’indice FTS MIB avvenga dopo il 30 settembre” si applicherà lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo”.
Al contrario se il controllo/inclusione nell’indice FTSE MIB viene a mancare in corso d’anno entro il 30 settembre sii continuerà ad applicare lo split payment a tutte le operazioni per le quali è stata emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno seguente.
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