Sostituzione infissi Superbonus: ok diversa geometria, ma uguale superficie preesistente

Simona Conte 08/11/21
Scarica PDF Stampa

Aggiornamento dell’8 novembre 2021_Novità sulla sostituzione infissi in caso di Superbonus 110%.

ENEA e Agenzia delle Entrate si allineano in materia e i due pareri inizialmente discordanti confluiscono in un unico pensiero.

A creare subbuglio è la risposta n. 524 del 30 luglio 2021 delle Entrate che è arrivata dopo il parere di ENEA che si era già espressa, chiarendo che è possibile sostituire gli infissi delle finestre e delle porte finestre e far rientrare l’intervento nel superbonus 110% e nell’ecobonus 50% ma a delle condizioni limitanti, ovvero che vengano mantenute forma e superficie senza modifiche nelle aperture per una percentuale di tolleranza del 2% sulle dimensioni per motivi tecnici inevitabili. Ne avevamo parlato nel dettaglio in questo articolo >> Cambiare gli infissi con il Superbonus? Si può, ma mantenendo dimensioni e forma

La posizione delle Entrate arriva a seguito di un chiarimento fornito direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ovvero, in caso di intervento che non prevede demolizione e ricostruzione, la sostituzione degli infissi può essere trainata nel superbonus anche nel caso di spostamento e variazione dimensionale.

Questo solo nel caso in cui la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento è minore o uguale di quella ante-intervento.

L’assistente virtuale di ENEA, Virgilio, si adegua al dietrofront di ENEA: “l’intervento su serramenti e infissi, per beneficiare dell’ecobonus, deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti (parti che influenzano l’isolamento termico) e non come nuova installazione. Nel rispetto dei requisiti previsti può riguardare anche la sostituzione del solo vetro.

Non è necessario che la sostituzione riguardi tutti gli infissi.

Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, a seguito della risposta n.524/2021 dell’Agenzia delle Entrate, è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante, fermo restando che in ogni caso occorre rispettare le norme vigenti in materia di interventi edilizi.”

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Vediamo, invece, cosa è emerso nell’interpello delle Entrate che analizza il caso di una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, in cui saranno eseguite sia opere strutturali, con ridistribuzione degli spazi interni, sia lavori di riqualificazione energetica.

A detta dell’Agenzia, si tratta di una situazione in cui la sostituzione degli infissi potrà beneficiare del Superbonus al 110% come intervento trainante, anche se avranno una differente superficie con la limitazione che venga rispettato il principio del risparmio energetico che non ammette, a fine lavori, la realizzazione di superfici più grandi di quelle precedenti.

Vediamo nel dettaglio cosa contiene la risposta n. 524 del 30 luglio 2021.

Leggi anche: Superbonus per infissi, porte e finestre

Sostituzione infissi Superbonus: ok ristrutturazione, no nuova costruzione

Una prima precisazione che viene fatta dalle Entrate è che affinché sia applicabile il Superbonus è necessario che il tipo di intervento sia inquadrabile come ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lett. d) del Dpr n. 380/2001) e non quale intervento di nuova costruzione.

L’istante effettivamente precisa che nell’ambito di una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, verranno eseguite opere strutturali, comprensive di opere edili di ridistribuzione degli spazi interni, e opere di riqualificazione energetica, quali un nuovo impianto di riscaldamento in pompa di calore e la coibentazione orizzontale e verticale dell’edificio.

>> Caldaia a condensazione o pompa di calore? Quale conviene?

>> Cappotto esterno e interno. Come evitare la condensa, superficiale e interstiziale?

A detta dell’istante, la sostituzione degli infissi sia del piano terra, sia del primo piano, è un intervento trainato che tuttavia comporterà la modifica della dimensione dei serramenti esistenti. Inoltre, una porta finestra verrà aumentata di dimensioni sia in larghezza che in altezza e due finestre del piano terra verranno accorpate in un’unica finestra di maggiori dimensioni.

Ecco la risposta delle Entrate al contribuente che ritiene che l’intervento si configuri come sostituzione di infissi e che pertanto sia agevolabile al 110% anche con l’ampliamento e/o la modifica dell’apertura.

Potrebbe interessarti: Sostituzione infissi Superbonus, guida ai casi possibili

Sostituzione infissi Superbonus: Entrate in accordo con ENEA

L’Agenzia delle Entrate risponde ammettendo la possibilità di far rientrare nel Superbonus i nuovi serramenti che hanno una diversa geometria rispetto a quelli esistenti. Entrate si esprime dopo aver sentito il Ministero dello sviluppo economico, e conferma che gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” ai sensi dell’articolo 119, comma 2 del decreto Rilancio.

Nella risposta del 30 luglio 2021, si legge che come nell’Ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.

Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110% – Libro

Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici, chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici nell’ambito delle agevolazioni fiscali del 110% (i c.d. Super Sismabonus e Super Ecobonus introdotti con il decreto Rilancio). L’opera è divisa in due parti. La prima parte, a cura di Andrea Barocci, riporta tutte e tre le possibilità di detrazione legate agli interventi strutturali: il bonus ristrutturazione, il sismabonus, il superbonus. Per ciascuno di essi si offre la disamina della nascita e delle possibilità di applicazione, al fine di comprenderne lo scopo e le condizioni al contorno, compreso il tema delicato delle asseverazioni. In parallelo alla possibilità fiscale, si affronta l’allineamento con le Norme Tecniche delle Costruzioni in quanto, al di là delle detrazioni, ogni intervento dovrà essere inquadrato all’interno di un procedimento edilizio ai sensi del d.P.R. 380/2001. La seconda parte, a cura di Sergio Pesaresi, tratta il tema del Super Ecobonus, suddividendo il percorso progettuale, per la parte finalizzata alla detrazione, in due fasi operative: lo studio di fattibilità e il progetto preliminare. Con lo studio di fattibilità il progettista potrà verificare preliminarmente, passo per passo, se l’edificio e i committenti possiedono i requisiti richiesti dall’art. 119 del decreto Rilancio per l’accesso alla detrazione. Nella seconda fase operativa il progettista comincerà a redigere il progetto preliminare che, combinando in modo oculato i mezzi messi a disposizione dal decreto Rilancio, dovrà soddisfare i requisiti tecnici previsti.   Andrea BarocciIngegnere, Fondatore di IDS-Ingegneria Delle Strutture, si occupa di strutture e rischio sismico sia in ambito professionale che come componente di Organi Tecnici, Comitati, Associazioni. Autore di pubblicazioni in materia e docente in numerosi corsi e seminari.Sergio PesaresiIngegnere civile, Progettista specializzato in costruzioni ecosostenibili e di bio-architettura. Consulente e Docente dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. Progettista di case passive certificato dal Passvhaus Institut di Darmstadt (D) e accreditato presso il PHI-Ita di Bolzano. Supervisor della Fondazione ClimAbita e SouthZeb designer. Tecnico base di ARCA e Tecnico ufficiale Biosafe. Studioso delle tematiche del Paesaggio e della Mobilità Sostenibile. Docente in corsi di aggiornamento professionale e consulente di Fisica Edile.

Andrea Barocci, Sergio Pesaresi (a cura di) | 2020

20.00 €  16.00 €

Tuttavia, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.

Inizialmente ENEA, durante l’audizione in Commissione Attività Produttive alla Camera (28 aprile 2021), ha riconosciuto l’applicabilità del superbonus in caso di sostituzione degli infissi solo se mantenute forma e dimensioni, con eventuali modifiche dovute alle tolleranze di cantiere così come abbiamo raccontato in questo articolo.

ENEA e Agenzia delle Entrate, inizialmente in disaccordo, raggiungono un intesa in materia e i due pareri inizialmente discordanti confluiscono in un unico parere.

Consigliamo

Foto:iStock.com/domoyega

Simona Conte

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento