Sostituzione infissi Superbonus, guida ai casi possibili

Come considerare ampliamento e/o modifica delle aperture, come funziona nelle parti comuni di un edificio e per immobili non residenziali, caso di asseverazione in cui non si rispettano i prezzari

Con il Superbonus è possibile sostituire infissi, porte e finestre accedendo alla maxi agevolazione del 110%. Ci sono però molte casistiche dubbie sulla sua applicabilità: casistiche su cui si è espressa Entrate con alcuni chiarimenti, mentre altre sono ancora in attesa di definizione.

La regola generale è che la detrazione relativa agli infissi riguarda tutte le tipologie di serramenti, compresi quindi porte e portoni, in grado di assicurare un miglioramento del rendimento energetico rispetto a quelli in precedenza installati.

Nello specifico però, ci sono molti dettami da seguire per arrivare al 110% (>> qui trovi i punti principali).

Proponiamo alcuni dubbi ricorrenti e le relative risposte (a cura della nostra firma Lisa De Simone, giornalista professionista finanziaria e specializzata sulle manovre di bilancio), con l’augurio che la materia si definirà in maniera chiara (per tutti) a breve.

>> Superbonus 2021 per la coibentazione del tetto: come avere il 110% <<

Sostituzione infissi Superbonus, guida ai casi possibili

Alcune precisazioni generali da tenere a mente. Per quel che riguarda la dimensione degli infissi è evidente che parlando di sostituzione la dimensione degli infissi deve corrispondere al vano nel quale erano installati gli infissi precedenti, tranne il caso in cui, ovviamente, il cambio di dimensione non sia legato agli interventi di coibentazione effettuati, ovvero, a partire dal 2021, agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Come previsto infatti dal nuovo testo della legge di bilancio possono essere trainati anche questi ultimi interventi, e in questo ambito, come previsto dalla legge 13/1989, rientra anche la modifica della dimensione degli infissi esterni per rendere più agevole l’accesso agli edifici.

Approfondisci: Superbonus 110%, pubblicata la Guida Entrate aggiornata

Quanto alla questione della possibilità di intervenire anche sulle pareti non riscaldate, l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 60 non pone alcun limite da questo punto di vista alla possibilità di far rientrare la sostituzione del portone esterno dell’edificio condominiale tra gli interventi trainati dalla coibentazione effettuato, senza richiedere che l’androne sia riscaldato.

D’altro canto, come previsto nel modello di asseverazione, non è neppure richiesto che l’edificio sia dotato di un impianto di riscaldamento centralizzato per accedere al Superbonus, dal che si evince che è sufficiente che anche solo alcuni degli ambienti siano dotati di riscaldamento per poter intervenire.

Nella circolare 30/2020, inoltre, l’Agenzia delle Entrate parla espressamente di “volume” riscaldato, non di ambiente riscaldato. Ora i casi sono due: o è ammessa la coibentazione di tutte le pareti a prescindere dal fatto che a contatto della parete stessa ci siano locali riscaldati, oppure non può essere consentita neppure la coibentazione delle pareti esterne sulle quali affacciano le cucine dal momento che difficilmente gli ambienti cucina sono dotati di un impianto di riscaldamento.

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Risposte sostituzione infissi

  • AGEVOLATO IL CAMBIO ANCHE CON MODIFICHE

Sono proprietario di un appartamento in un minicondominio costituito da due unità, sul quale verranno eseguiti lavori antisismici e di risparmio energetico, con accesso al Superbonus. Nel mio appartamento vorrei ampliare l’apertura degli infissi e, in un paio di casi, anche modificarne la disposizione. Queste spese possono rientrare nel superbonus?

Sempre che l’intervento si configuri come sostituzione di infissi, si ritiene che esso sia agevolabile anche con l’ampliamento e/o la modifica dell’apertura. Secondo il vademecum dell’Enea, infatti, l’intervento, per essere agevolabile, deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o di loro parti (e non come nuova installazione).

>>> Qui trovi la raccolta dei vademecum Enea 2021

L’infisso interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati. I valori di trasmittanza termica finali devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nel decreto Requisiti del Mise (ministero per lo Sviluppo economico) del 6 agosto 2020. Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Leggi anche: Cambiare gli infissi con il Superbonus? Si può, ma mantenendo dimensioni e forma

  • PREZZIARI E ASSEVERAZIONI

Esempio prezzo infissi al mq di Euro 750 euro, se la ditta mi propone 800 euro posso asseverare e lasciare 50 euro a carico del contribuente oppure non assevero perché supera il prezziario regionale?

Nella modello di asseverazione da rilasciare ai fini del Superbonus il tecnico deve dichiarare che i prezzi sono in linea con quelli fissati dai listini regionali, indicando anche la fonte. Se la somma richiesta supera questa cifra il tecnico non può asseverare il falso pena sanzioni amministrative e la perdita delle agevolazioni per il contribuente.

> Come fare l’Asseverazione per edifici plurifamiliari e singoli appartamenti

Caso in cui infissi o caldaia non rispettino i prezzari. Il tecnico come deve asseverare: assevera il prezzo fino al limite dei prezzari e la differenza rimane a carico del contribuente quindi non agevolabile o si perde il diritto alla detrazione?

Come previsto dal modello allegato al decreto Asseverazioni del 6 ottobre 2020, il tecnico che assevera i lavori deve indicare i costi sostenuti effettivamente per l’intervento per il quale si rilascia la certificazione, ma, contemporaneamente, con la sua dichiarazione attesta che effettivamente le somme richieste al cliente sono in linea con i prezzi medi di mercato indicati nei listini pubblici.

La mancata veridicità di questa attestazione comporta sanzioni per il tecnico che ha rilasciato l’asseverazione e la perdita del diritto all’agevolazione per il contribuente. In ogni caso le somme che dovessero superare la spesa ammessa l’agevolazione resteranno a carico del committente. Come ribadito dall’Agenzia delle entrate da ultimo con la circolare 30/2020, infatti, non è possibile usufruire di più detrazioni fiscali per lo stesso intervento. Quindi la parte di spesa che supera l’ammontare ammesso al Superbonus non gode di nessuna ulteriore agevolazione fiscale.

Approfondisci: Professionisti Superbonus, 3 modi per pagare le parcelle

  • AGEVOLAZIONI SULLE PARTI COMUNI

Sulle parti comuni di un condominio si possono cambiare finestre e portoni?

Sì è possibile usufruire del Superbonus anche per la sostituzione degli infissi sulle parti dell’edificio condominiale, a prescindere dal fatto che infissi in questione siano installati su pareti che delimitano locali riscaldati. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 60/2020.

Serramenti e portoni condominiali di scale non riscaldate: dove è scritto che viene riconosciuto come intervento trainato anche la sostituzione di portoni e infissi delle scale condominiali ancorché non riscaldate?

Le indicazioni sono contenute nella risoluzione 60 dell’Agenzia delle entrate del 28 settembre 2020 /scaricabile poco sopra, ndr). Nel testo viene affrontato il caso di un condominio che intende coibentare la facciata. In questo ambito si chiede se sia ammesso il Superbonus anche per l’intervento trainato di sostituzione degli infissi delle scale e del portone di accesso al condominio. La risposta delle entrate è positiva.

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  • LIMITI DI SPESA

Rispettando i singoli limiti di spesa per ogni intervento (tipo: coibentazione 50.000, fotovoltaico 48.000, infissi 35.000 per un totale 133.000) posso detrarre la somma degli interventi oppure verrò limitata ai soli 96.000?

La materia del Superbonus prevede che l’ammontare delle spese ammesse per l’agevolazione, sia singolarmente determinato per ciascuna tipologia di intervento. Quindi nel caso in cui vengano eseguiti interventi di diverse tipologie, per ciascuna di questi si avrà diritto ad usufruire dell’agevolazione nell’ambito del tetto massimo di spesa previsto per quel singolo intervento.

Ciascun intervento, però, deve essere fatturato a se. Di conseguenza nel caso in cui, ad esempio, si dovesse spendere meno di € 30.000 per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, non sarà possibile utilizzare la somma eventualmente rimanente “caricandola” su un altro intervento. Quindi sarà possibile usufruire del tetto di spesa di € 133.000 esclusivamente nel caso in cui vengano rispettati i tetti di spesa previsti per ciascun singolo intervento.

Superbonus cantine e garage, quali lavori agevolati?

L’unico lavoro trainante che può fare il condominio è la coibentazione del tetto più gli infissi perché è in centro storico ma non è vincolato. È escluso dal Superbonus perché non arriva al 25%?

Sì, è così. Il Superbonus è riconosciuto esclusivamente nel caso in cui l’intervento riguardi una superficie superiore al 25% della superficie complessiva disperdente lorda dell’edificio. Non ci sono eccezioni a questo principio. Nel caso in cui si tratti di, invece, l’immobile vincolato e quindi l’impossibilità di eseguire lavori sulla facciata, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare 30/2020, sarebbe possibile per i proprietari dei singoli appartamenti usufruire del Superbonus anche effettuando esclusivamente interventi trainati nel la propria abitazione. In questo caso è necessario ottenere il salto di due classi energetiche per il solo appartamento interessato i lavori.

  • CANTINE E DEPOSITI

Una cantina/deposito (C2) riscaldata può essere oggetto di Superbonus se cambia gli infissi (trainati)?

La detrazione al 110% è ammessa solo nel caso in cui si tratti di una cantina di pertinenza di un immobile per uso abitativo, in quanto, come indicato dall’entrate con la circolare 30/2020, il Superbonus è riconosciuto anche se vengono effettuati interventi esclusivamente solo sulle pertinenze dell’immobile, sempre che ovviamente sia rispettato il requisito della riduzione di due classi energetiche per l’edificio.

Debbono quindi essere effettuati anche interventi sull’immobile per uso abitativo dal momento che non è previsto rilascio della certificazione dell’ape per gli immobili accatastati in categoria C2, A prescindere dal fatto che siano meno dati di impianto di riscaldamento. Non sarebbe quindi possibile presentare un Ape precedente agli interventi non essendo consentito per mancanza dei requisiti catastali.

>> Sul tema: Raccolta normativa Superbonus 110%. Ecco l’elenco con tutti i riferimenti

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Foto: iStock/asbe

Redazione Tecnica

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