Soppalco, CdS interviene nella disputa sul titolo abilitativo

Il Consiglio di Stato conferma che il titolo abilitativo dipende dalle caratteristiche del soppalco

Il Consiglio di Stato, per provare a fugare ogni dubbio, si è espresso in merito alla disputa sul titolo abilitativo necessario per la realizzazione di un soppalco. Attraverso la sentenza 4166/2018 ha confermato che dipende dalle caratteristiche con cui è realizzato, ad esempio dalle dimensioni del controsoffitto si può stabilire lo scopo a cui può essere destinato e se può concorrere a far aumentare la superficie utile dell’immobile di cui fa parte.

Soppalco, ecco il caso concreto

I giudici si sono espressi in merito al caso di un’impresa che aveva costruito un soppalco all’interno di un proprio appartamento. Essendo emersee difformità dai titoli edilizi abilitativi in seguito al sopralluogo effettuato dai tecnici comunali, l’impresa aveva deciso di inoltrare un’istanza di concessione in sanatoria per la costruzione del suddetto controsoffitto e una domanda di cambio di destinazione d’uso con opere.

L’istanza era stata rigettata dal Comune, perché a suo parere, la costruzione del soppalco avrebbe determinato un aumento della superficie utile e quindi l’intervento doveva essere qualificato come ristrutturazione edilizia.

Invece, per l’impresa, il suo utilizzo non poteva essere identificato come luogo di soggiorno in mancanza delle idonee caratteristiche e pertanto l’intervento stesso non poteva essere classificato come ristrutturazione.

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Soppalco, quando non occorre permesso di costruire

Secondo Consiglio di Stato, la costruzione di un soppalco può essere ricondotta tra gli interventi edilizi minori, cioè tra quelli per cui non viene richiesto il permesso di costruire a condizione che l’intervento non sia tale da aumentare la superficie dell’immobile. Ovvero, esclusivamente nel caso in cui lo spazio utilizzato per il controsoffitto faccia parte sia ricompreso all’interno di un vano chiuso, non sfruttabile dalle persone in quanto senza finestre o luci e di altezza interna modesta.

Nella questione presa in esame, il soppalco pur essendo di piccole dimensioni, poteva essere fruibile, in quanto la sua altezza media permetteva comodamente ad una persona di accedervi in tutta sicurezza, era dotato di idonea illuminazione ed era accessibile mediante una scala fissa dotata di corrimano.

Infine, i giudici hanno stabilito che il controsoffitto era in grado di incrementare la superficie utile dell’immobile e perciò il proprietario avrebbe dovuto presentare la richiesta del permesso di costruire.

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Redazione Tecnica

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