Sin dal primo contatto con il cliente, la Società tra professionisti (Stp) ha l’obbligo di informare il cliente stesso del diritto di quest’ultimo di affidare l’esecuzione dell’incarito conferito alla società a uno o più professionisti scelti da lui. Da questo punto di vista il DM Giustizia 34/2013 (regolamento Stp), all’articolo 4, è molto chiaro. Oggi, lunedi 22 aprile, entra in vigore il regolamento delle Stp. Da oggi, quindi, si può formare una Stp. Vediamo quali sono tutti gli obblighi della Società tra professionisti verso i clienti, sin dal primo contatto.
Proprio per informare il clente del diritto di cui sopra, la Stp deve consegnare al cliente l’elenco scritto dei soci professionisti, riportandone le qualifiche professionali, e dei soci finanziatori (per approfondire le tipologie di soci che possono partecipare alle Stp, leggi Società tra professionisti, ecco quali caratteristiche devono avere i Soci).
Secondo obbligo della Stp al momento del contatto è quello di informare il cliente che l’incarico può essere eseguito da ciascun socio che ha i requisiti per esercitare l’attività professionale.
Inoltre, la Società tra professionisti deve, eventualmente, informare sin da subito il cliente riguardo all’esistenza di un conflitto di’interesse tra il cliente e la Stp stessa, anche dovuto a un socio non professionista.
Tutto questo deve essere messo nero su bianco su un documento scritto.
Caratteristiche e contenuti della scrittura privata
L’adempimento di tutti questi obblighi deve essere riportato su un atto scritto, cioè una scrittura privata, redatta al momento dell’incarico, che ha come oggetto il conferimento dell’incarico stesso. Il cliente deve firmare il documento in duplice copia, anche per ricevuta di copia.
Il documento deve avere le seguenti caratteristiche:
– data e luogo dell’incontro;
– dati anagrafici del cliente e del legale rappresentante della Stp;
– premessa in cui si indica che il cliente ha ricevuto l’informativa prevista dall’articolo 4 del DM 34/2013 che riguarda le possibilità del cliente sopra indicate, e cioè: la sua possibilità di scegliere uno o più soci professionisti cui affidare l’incarico conferito alla società, la sua possibilità che l’incarico può essere eseguito da ciascuno professionista socio e sull’eventuale esistenza di un conflitto di interesse tra cliente e soci.
Una volta compilata la scrittura privata, il cliente conferisce l’incarico alla Stp. È fondamentale sottolineare il fatto che nell’accettazione deve essere esplicitato chiaramente l’oggetto dell’incarico stesso, il compenso stabilito e i termini con i quali tale compenso verrà corrisposto.
In allegato alla scrittura privata va indicato l’elenco dei soci professionisti, completo delle loro qualifiche professionali e di eventuali collaboratoti cui potranno rivolgersi per svolgere l’incarico che rimane comunque sotto la direzione della Stp, e l’elenco dei soci finanziatori.
Una clausola inoltre dovrà attestare che il cliente acconsente al trattamento di dati personali da parte dei soci professionisti della Stp e dei loro collaboratori in base a quanto è stabilito dal codice della privacy (DLgs 196/2003). Occorre precisare quali soci professionisti saranno titolari e responsabili del trattamento dei dati.
Una seconda clausola deve precisare di aver informato il cliente, tramite informativa specifica, degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti, in materia di antiriciclaggio, in capo ai professionisti.
Si può istituire una Società tra professionisti, in base a questi crismi a partire da oggi, lunedi 22 aprile 2013.
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