Il Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC), con la circolare 60 del 4 maggio 2017, comunica ai Consigli degli Ordini (giusto per tempo…) che sono già attive le procedure per il Sismabonus, la detrazione fiscale sui lavori di miglioramento sismico delle costruzioni esistenti, introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016).
La circolare ricorda che i riferimenti normativi per l’applicazione delle detrazioni fiscali e le relative linee guida utili ai liberi professionisti sono i seguenti:
- Legge 11 dicembre 2016 n° 232, art. 1, comma 2, lettera c); modifiche all’art. 16, comma 1 quater del DL n. 63/2016, convertito in L. 90/2013;
- DM 58 del 28/02/2017 (Decreto attuativo, elaborato in seno al CSLLPP e varato dal MIT);
- Allegato A al DM 58/2017 – Linee Guida per la classificazione del rischio sismico e per l’attestazione, da parte dei competenti professionisti, dell’efficacia degli interventi effettuati;
- Allegato B al DM 58/2017 – Modulistica Asseverazione che dovranno sottoscrivere i professionisti incaricati, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del DM 58/2017.
Le novità più importanti
Cos’è il Sismabonus 2017
Il Sismabonus 2017 è la nuova detrazione fiscale 2017, introdotta dalla legge di Bilancio (L. 232/2016), che prevede la possibilità di fruire di un incentivo per l’esecuzione di interventi “certificati”, finalizzati alla riduzione del rischio sismico, realizzati tra il 1° Gennaio 2017 e il 31 Dicembre 2021, su edifici di civile abitazione (prima o seconda casa), sulle parti condominiali e sugli edifici adibiti ad attività produttive, purché siano ricadenti nelle zone sismiche di classe 1, 2, 3 di cui all’OPCM 3274/2003 (art. 1, comma 2, lettera c); modifiche all’art. 16, comma 1 quater del DL n°63/2016, convertito in L. 90/2013).
Asseverazione degli interventi riduzione del rischio sismico
Il professionista incaricato dovrà asseverare la classificazione di vulnerabilità sismica della costruzione e l’eventuale passaggio a classi di vulnerabilità inferiori, a seguito degli interventi progettati e realizzati. Tutto ciò, seguendo la modulistica già predisposta dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e allegata al Decreto 58/2017. Le Linee Guida individuano due metodi per l’attribuzione della classe di rischio: il “convenzionale”, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione e quello “semplificato”, con un ambito applicativo limitato. Il metodo convenzionale, fondato sui metodi di analisi previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti (per ora, il DM 14 gennaio 2008), consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto esistente che nello stato conseguente all’eventuale intervento, a prescindere dal tipo di struttura e dal tipo di intervento eseguito (locale, miglioramento o adeguamento sismico).
Il metodo semplificato si basa su una classificazione macrosismica dell’edificio e può essere utilizzato per una valutazione speditiva della classe di rischio dei soli edifici in muratura e per una valutazione della classe di rischio da attribuire in relazione all’adozione di interventi di tipo locale, sempre su costruzioni in muratura.
Le Linee Guida stabiliscono le otto classi di rischio sismico, che possono essere attribuite alle costruzioni prima e dopo degli eventuali interventi di consolidamento: A+, A, B, C, D, E, F, G.
La detrazione fiscale del Sismabonus
Dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021, i proprietari di costruzioni adibite a civile abitazione o ad attività produttive (famiglie o imprese) che effettuano interventi di riduzione di rischio sismico di immobili (unità immobiliari) ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), hanno diritto a una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute, sino ad un massimo, per ciascun anno, di 96.000 euro/anno per ogni unità immobiliare. La detrazione deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro anni successivi.
Se gli interventi determinano il passaggio a una classe inferiore di rischio sismico, i hanno diritto a una detrazione fiscale del 70%. La detrazione cresce fino all’80% se i lavori determinano la riduzione di due o più classi di rischio.
Per gli interventi sulle parti comuni del condominio:
– se comportano il passaggio a una classe inferiore, la detrazione è pari al 75%,
– se producono il passaggio a due o più classi inferiori, la detrazione è dell’85%.
Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Il credito può essere ceduto a terzi o all’impresa esecutrice dei lavori, per permettere ai condomini incapienti di poter fruire dell’agevolazione.
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