Si rinnova l’appuntamento di ogni settimana con una nuova selezione delle massime di alcune sentenze di interesse per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica.
Parliamo anche della SCIA e di quando questa viene dichiarata inefficace.
Le tematiche, oggetto di analisi, riguardano:
- SCIA inesatta o incompleta – inefficacia dichiarabile in ogni momento
- Natura abusiva di un’opera – momento della valutazione
- Contrasto fra indicazioni grafiche e prescrizioni normative – prevalenza
- Tettoia – tiolo edilizio necessario
- Piscina – natura di pertinenza edilizia – esclusione
- Apposizione di pali e catena in area adibita a parcheggio – natura di attività edilizia libera
- Rettifica del quantum del contributo di costruzione – condizioni per l’ammissibilità
Vediamo nel dettaglio tutte le sentenze, ma se preferisci approfondire il tema dei titoli edilizi o degli abusi consigliamo i volumi: Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori e Gli abusi edilizi
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SCIA inesatta o incompleta: inefficacia dichiarabile in ogni momento
TAR Sicilia, Palermo, sez. II, sent. 5 gennaio 2022, n. 19
In presenza di una dichiarazione inesatta o incompleta o non veritiera, la SCIA non si perfeziona e l’amministrazione può accertare e dichiarare, in qualunque momento, l’inefficacia della segnalazione.
Presupposto indefettibile perché una SCIA possa essere produttiva di effetti è la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’autocertificazione. Quanto alla s.ci.a. edilizia, dunque, è necessario che sia veritiera la “dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”, richiesta dall’art. 23, co. 1, d.p.r. 380/01.
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In presenza di una dichiarazione inesatta o incompleta o non veritiera, dunque, non si perfeziona la fattispecie di cui all’art. 19 della Legge n. 241/90, cosicché ben può l’amministrazione accertare e dichiarare, in qualunque momento, l’inefficacia della segnalazione, con atto normativamente qualificato quale annullamento in autotutela (cfr. art. 19, co. 4 cit., che rinvia all’art. 21-nonies l. 241/90), benché di annullamento in senso tecnico non possa parlarsi, in assenza di un provvedimento amministrativo di primo grado.
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Natura abusiva di un’opera: quando valutarla?
TAR Veneto, sez. II, sent. 5 gennaio 2022, n. 46
La natura abusiva delle opere va valutata al momento della loro realizzazione
La natura abusiva delle opere va valutata al momento della loro realizzazione, non rilevando il mutamento di regime delle opere ai sensi della normativa sopravvenuta.
Infatti, per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons. Stato Sez. VI Sent., 04/04/2017, n. 1566), “L’illecito amministrativo va assoggettato alla legge del tempo del suo verificarsi e rimane inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole; ciò anche nel caso in cui tale più favorevole disciplina sia entrata in vigore anteriormente alla ordinanza con la quale è disposta la sanzione”.
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Contrasto fra indicazioni grafiche e prescrizioni normative: quali prevalgono?
TAR Marche, sez. I, sent. 31 dicembre 2021, n. 903
In caso di contrasto tra le indicazioni grafiche e le prescrizioni normative/descrittive del piano regolatore generale, sono queste ultime a prevalere
Qualora è vi sia un contrasto tra le indicazioni grafiche e le prescrizioni normative/descrittive del piano regolatore generale, sono queste ultime a prevalere. Tale preminenza trova fondamento nell’assunto per cui in sede di interpretazione degli strumenti di regolazione del territorio le risultanze grafiche possono solo chiarire e completare quanto è normativamente stabilito nel testo, ma non possono sovrapporsi o negare quanto risulta da questo (Cons. Stato, IV, 18 marzo 2021, n. 2329).
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Tettoia e tiolo edilizio necessario
TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, sent. 31 dicembre 2021, n. 13653
Serve il permesso di costruire per la tettoia
Serve il permesso di costruire per una tettoia con struttura in tubi innocenti con tetto a due falde e coperta in lamiera ondulata di m. 65,00 x 12,00, alta all’apice m. 4,00 ed alla gronda m. 3,60, poggiante su nudo terreno ed utilizzata come ricovero di locomotive e carrozze antiche di valore storico e da una seconda tettoia con struttura in scatolato di ferro, coperta con lamiera ondulata e tetto a due falde alta all’apice m. 5,20 e alla gronda 3,90 poggiante su un plateatico di cemento alto circa 10,00 cm., utilizzata come deposito di materiale edile.
Come evidenziato, infatti, dalla costante giurisprudenza amministrativa, “la costruzione di tettoie di consistenti dimensioni, comportanti una perdurante alterazione dello stato dei luoghi e incidenti per sagoma, prospetto, volumetria e materiali impiegati in modo stabile e duraturo sull’assetto urbanistico-edilizio del territorio, necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire”, non potendo considerarsi mera pertinenza di edifici già esistenti (Consiglio di Stato , sez. VI , 13/04/2021, n. 3005; T.A.R. , Firenze , sez. III , 08/06/2021 , n. 862).
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Da un lato, infatti “la nozione di pertinenza urbanistica è applicabile solo ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto alla c.d. opera principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica” (T.A.R. , Napoli , sez. VIII , 06/12/2019 , n. 5733) e “fatta salva una diversa normativa regionale o comunale, ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera come, ad esempio, una tettoia che ne alteri la sagoma” (T.A.R. , Milano , sez. II , 08/11/2019 , n. 2348); dall’altro lato, “gli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire solo ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono; tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione dell’edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlato aumento del carico urbanistico. Alle condizioni descritte, infatti, la tettoia costituisce una nuova costruzione assoggettata al regime del permesso di costruire” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 15/03/2021 n. 658).
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Piscina: sbagliato considerarla una mera pertinenza
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 29 dicembre 2021, n. 1144
Una piscina di 55 mq. non è una mera pertinenza edilizia
Non è una mera pertinenza una piscina di 55 mq, considerato che detto manufatto comporta una durevole trasformazione del territorio (mediante sbancamento e realizzazione della vasca) e ha funzione e valore autonomo rispetto all’edificio principale (TAR Sicilia, Catania, sez. I, sent. 3 giugno 2020, n. 1259; TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 7 gennaio 2020, n. 42).
Conseguentemente, non può essere realizzata in una zona per la quale esiste il divieto “alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti e bonifiche ad eccezione degli interventi previsti per migliorare la conduzione e fruibilità del fondo, compatibilmente con le condizioni di stabilità idrogeologica dei suoli e degli eventuali terrazzamenti (…)”: la piscina, infatti, è un manufatto interrato e la sua realizzazione comporta, inevitabilmente, l’esecuzione di sbancamenti e spianamenti non consentiti.
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Apposizione di pali e catena in area adibita a parcheggio: natura di attività edilizia libera
TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, sent. 7 gennaio 2022, n. 5
È attività edilizia libera l’apposizione di pali e di una catena in un’area adibita a parcheggio per attività commerciali, da utilizzare ad excludendum negli orari di chiusura delle medesime attività, lasciando comunque libero il passaggio pedonale
L’art. 6, comma 1, lett. e-ter), del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) prevede che rientrano nell’attività edilizia libera la realizzazione di opere di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta: conseguentemente, non serve il permesso di costruire per l’apposizione di pali e di una catena in un’area adibita a parcheggio per attività commerciali, da utilizzare ad excludendum negli orari di chiusura delle medesime attività, lasciando comunque libero il passaggio pedonale.
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Rettifica del quantum del contributo di costruzione: condizioni per l’ammissibilità
TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 3 gennaio 2022, n. 1
Nel termine di prescrizione decennale è possibile rettificare il quantum dovuto a titolo di contributo di costruzione in caso di errore di calcolo o di applicazione delle tabelle vigenti
L’errata applicazione delle tabelle vigenti per la determinazione del quantum dovuto a titolo di contributo di costruzione è assimilabile alla all’errore di calcolo: è quanto affermato dal TAR Puglia, Lecce, sez. I, nella sent. 3 gennaio 2022, n. 1.
Secondo i giudici, infatti, “non sussiste una differenza sostanziale tra il caso in cui la determinazione del contributo di costruzione richiesto sia l’esito di una non corretta operazione aritmetica e quello in cui il Comune abbia applicato una tariffa diversa da quella effettivamente vigente, perché in entrambe le ipotesi l’ente, per una falsa rappresentazione della realtà, ha determinato l’onere in una misura diversa da quella che avrebbe avuto il diritto-dovere di pretendere” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, cit., 12 giugno 2017, n. 2821; in termini, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 4 luglio 2019, n. 1155).
Alla stregua dei principi ermeneutici sopra riportati, pertanto, resta escluso che la determinazione e richiesta del costo di costruzione debbano avvenire “una tantum” al momento del rilascio del permesso di costruire, ben potendo (ed anzi dovendo) intervenire anche successivamente per l’eventuale differenza in favore del bilancio comunale, purché nell’ordinario termine di prescrizione decennale (entro il quale, peraltro, anche il privato ha – specularmente – titolo alle eventuali rettifiche in riduzione – cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 agosto 2018, n. 12).
In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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