Scala di collegamento, è vano tecnico o nuovo volume?

Se collega il piano terra al primo, è urbanisticamente rilevante? Ecco uno degli argomenti della rassegna sentenze di oggi, assieme a decorrenza del termine per inizio lavori, cambio destinazione d’uso e tanto altro

Mario Petrulli 12/11/19
Scarica PDF Stampa

Finalmente martedì, pronti alla selezione delle massime di sentenze per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica pubblicate la scorsa settimana, che ci riserva: scala di collegamento tra piano terra e primo, è urbanisticamente rilevante? Deduzioni dei privati nel procedimento edilizio, valgono? Da quando decorre il termine per l’inizio dei lavori dal momento della consegna del permesso di costruire?

E ancora: cambio destinazione d’uso da deposito a officina meccanica, serve permesso di costruire? Segnalazioni circostanziate e documentate di abusi edilizi, quali obblighi spettano all’amministrazione?

Leggiamo in dettaglio queste interessanti sentenze!

Scala di collegamento piano terra e primo, è urbanisticamente rilevante?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 4 novembre 2019 n. 1894

La realizzazione della scala di collegamento dal piano terreno al primo piano è urbanisticamente irrilevante

La realizzazione della scala di collegamento dal piano terreno al primo piano, composta da n. 12 gradini delle dimensioni cm 75 di lunghezza, cm 26 di larghezza e cm 12 di altezza, anche e soprattutto in considerazione delle sue modeste dimensioni, non determina la creazione di nuove superfici o volumi, essendo piuttosto qualificabile in termini di vano tecnico, urbanisticamente irrilevante, in quanto priva di qualsiasi autonomia funzionale ed inidonea a determinare un aggravio del carico urbanistico, giacché esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale (così T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 11/10/2019, n. 1728; Consiglio di Stato sez. II, 22/07/2019, n.5130; cfr. anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 11/07/2019, n. 9223; Consiglio di Stato sez. II, 04/07/2019, n.4586).

Leggi anche: L’utilità di un montascale: perchè installarlo?

Deduzioni dei privati nel procedimento edilizio, in quali casi valgono?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 4 novembre 2019 n. 1898

Ai fini del diniego dell’istanza di permesso di costruire, il mancato accoglimento delle deduzioni dei privati deve essere adeguatamente motivato

L’obbligo, ex art. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990, di esame delle memorie e dei documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell’iter procedimentale, non impone all’Amministrazione una formale ed analitica confutazione di ogni argomento utilizzato dagli stessi; tuttavia, è altrettanto vero che, alla luce dell’art. 3 della predetta legge, si rende in ogni caso necessaria un’esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 maggio 2012 n. 3210; Consiglio di Stato, Sez. V, 13 ottobre 2010 n. 7472; TAR Campania Napoli, Sez. III, 8 giugno 2016 n. 2885; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 15 settembre 2011 n. 4402).

Di conseguenza, non può ritenersi sufficiente il respingimento dei documenti motivata con la stringata locuzione che “dalla lettura delle memorie prodotte non si evincono risposte esaustive…”.

Potrebbe interessarti: Ascensore in condominio, serve il permesso di costruire?

Da quando decorre il termine per l’inizio dei lavori dalla consegna del permesso di costruire?

TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. 7 novembre 2019 n. 260

Il termine per l’inizio dei lavori decorre dal momento della materiale consegna del permesso di costruire

L’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, entrato in vigore il 30 giugno 2003) dispone che “il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo”.

Secondo la giurisprudenza espressasi sulla questione del momento in cui deve considerarsi perfezionato un permesso di costruire (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 28 agosto 2017, n. 4126; id., 4 febbraio 2016, n. 666; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 1° febbraio 2011, n. 181; id., Catania, Sez. I, 7 aprile 2009, n. 678), posto che la concessione edilizia (oggi permesso di costruire) è un provvedimento amministrativo “recettizio” (che viene, quindi, a esistenza con la comunicazione agli interessati: cfr. C.d.S, Sez. V, 27 settembre 1996, n. 1152; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 4 novembre 2008, n. 2749; id., Sez. I, 1° settembre 2006, n. 3166), il termine “rilascio”, riferito al titolo edilizio, che, come visto, si rinviene nel corpo dell’art. 15, comma 2, del T.U. n. 380/2001, ancorché in prima lettura non appaia univoco, potendo significare sia “emanazione”, che “consegna” dell’atto, è in realtà ricollegabile alla materiale consegna dell’atto.

Tale significato è preferibile, perché più rispondente al lessico legislativo, ove si consideri che, se il Legislatore avesse voluto fare riferimento alla data della “emanazione” dell’atto, avrebbe utilizzato sinonimi dal più corretto significato tecnico, come “data dell’atto”, oppure “data di adozione”, o, più semplicemente, “adozione” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 4126/2017 cit.).

Inoltre, in un contesto procedimentale doveroso che trae origine dall’istanza della parte, il termine “rilascio” non può non equivalere a “consegna” del documento, giacché l’interesse della parte è di natura pretensiva, ossia attiene alla acquisizione di una specifica utilità, che può derivarle solo da un provvedimento espresso debitamente portato a conoscenza dell’interessato nella sua interezza, anche ai fini dell’espletamento di determinate attività (inizio e fine dei lavori) entro specifici termini posti a pena di decadenza (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 181/2011, cit.).

Analogamente, il significato di “consegna” del titolo, altresì, deve riconnettersi al medesimo termine “rilascio” cui viene fatto riferimento anche nell’art. 12 del d.P.R. n. 380/2001 (intestato “presupposti per il rilascio del permesso di costruire”).

Approfondisci con: Abuso edilizio, la foto di Google Earth vale come prova?

Cambio destinazione d’uso da deposito a officina, quale titolo edilizio?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 4 novembre 2019 n. 1884

Serve il permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso di parte del piano seminterrato, da “deposito” a “officina meccanica”

Serve il permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso di parte del piano seminterrato, da “deposito” a “officina meccanica”, con modifica dei prospetti stante la realizzazione di un vano di ingresso dotato di infisso in ferro.

Ciò in quanto detto mutamento della destinazione di uso assume rilevanza urbanistica, ai sensi dell’art. 23 ter D.P.R. n. 380/2001, in quanto rientrante in una categoria funzionale diversa rispetto a quella di appartenenza (da “residenziale” ad “artigianato di servizio” e, quindi “commerciale”), con conseguente aggravio del carico urbanistico e variazione degli standards urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968 e, conseguentemente, resta assoggettato al preventivo rilascio del permesso di costruire, in assenza del quale l’ordinanza demolitoria-acquisitiva di cui all’art. 31-32 D.P.R. n. 380/2001 risulta legittima in quanto coerente con la natura giuridica dell’abuso sanzionato (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 05/08/2019, n. 1458; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 19/07/2018, n.1765).

Segnalazioni circostanziate e documentate di abusi edilizi, quali obblighi all’amministrazione?

TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 4 novembre 2019 n. 2290

In ipotesi di segnalazioni circostanziate e documentate, l’Amministrazione ha comunque l’obbligo di attivare un procedimento di controllo e verifica dell’abuso della cui conclusione deve restare traccia

Come rilevato dalla giurisprudenza, sussiste l’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi realizzati su area confinante, formulata dal relativo proprietario, il quale, appunto per tale aspetto che si invera nel concetto di vicinitas, gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all’esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 cod.proc.amm. (v. Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2015 n. 5087; e, da ultimo, Sez. VI, 7 giugno 2018 n. 3460).

Leggi anche: Distanza tra edifici esistenti: le pareti finestrate

Pertanto, il proprietario di un’area o di un fabbricato, nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’organo preposto, può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con il risultato che il silenzio serbato sull’istanza integra gli estremi del silenzio-rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere in modo espresso (v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2019 n. 2063).

Del resto, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, la pubblica Amministrazione ha in generale il dovere di concludere il procedimento conseguente in modo obbligatorio ad un’istanza di parte mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Inoltre, è principio consolidato quello secondo cui l’obbligo di provvedere può discendere non solo da puntuali previsioni legislative o regolamentari ma anche dalla peculiarità della fattispecie, nella quale ragioni di giustizia o equità impongano l’adozione di provvedimenti espliciti, alla stregua del generale dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, ai sensi dell’art. 97 Cost., con conseguente sorgere in capo al privato di una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni amministrative, quali che esse siano (v., tra le altre, TAR Lazio, Sez. III, 8 maggio 2019 n. 5773).

Pertanto, in ipotesi di segnalazioni circostanziate e documentate, l’Amministrazione ha comunque l’obbligo di attivare un procedimento di controllo e verifica dell’abuso della cui conclusione deve restare traccia, sia essa nel senso dell’esercizio dei poteri sanzionatori, che in quella della motivata archiviazione, dovendosi in particolare escludere che la ritenuta mancanza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sanzionatori possa giustificare un comportamento meramente silente (v. Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2012 n. 2592).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Ti potrebbe interessare

Mario Petrulli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento