Il decreto Sblocca Cantieri (dl 32/2019) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 s.g. il 17 giugno 2019 ed è entrato in vigore il giorno seguente. Il decreto avrebbe potuto porsi, a mio avviso, un duplice obiettivo: a breve/medio termine l’obiettivo di semplificare le procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti, tenendo conto anche dei risultati della consultazione pubblica indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, intervenendo mediante la temporanea sospensione dell’applicazione di alcune disposizioni del Codice degli Appalti (come, ad esempio, il divieto dell’appalto integrato di cui all’art. 59 comma 1).
Oppure avrebbe potuto semplificare introducendo deroghe alla disciplina ordinaria (quale, ad esempio, l’affidamento prioritario della progettazione ovvero l’affidamento sulla base del progetto definitivo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con esclusione degli interventi di manutenzioni straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o impianti), il tutto nel quadro della riforma organica e strutturale che dovrebbe essere avviata.
Ti potrebbe interessare
Decreto Sblocca Cantieri: le novità per gli appalti e l’edilizia
La Legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione con modifiche del Decreto legge n. 32/2019 (Sblocca Cantieri), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 17 giugno 2019.Lo Sblocca Cantieri contiene “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” ed è in vigore dal 18 giugno 2019.Nel dettaglio, il D.L. 32 si compone di 30 articoli, divisi in tre distinti capi: – norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana (Capo I); – disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell’area etnea (Capo II); – disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017 (Capo III).Scopo di questo ebook è fornire un commento alla disciplina da ultimo introdotta con la conversione in legge del D.L. 32, con specifico riferimento agli affidamenti dei contratti pubblici e di infrastrutture, all’edilizia e all’assetto urbanistico e gestione del territorio. L’ebook è dunque dedicato solo al Capo I del decreto legge.Stefano BertuzziAvvocato in Roma.Gianluca CottarelliAvvocato in Roma.
Stefano Bertuzzi – Gianluca Cottarelli | 2019 Maggioli Editore
12.90 € 10.32 €
Il secondo obiettivo avrebbe potuto essere di maggiore respiro, sia per alcune materie o obiettivi strategici (quali ad esempio la disciplina urbanistica e la messa in sicurezza del territorio) sia per la revisione della disciplina attuativa generale di appalti e contratti mediante emanazione di un nuovo Regolamento di attuazione entro 180 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, in modo da disciplinare e riformare, in particolare, i seguenti profili:
- nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- direzione dei lavori e dell’esecuzione;
- esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- collaudo e verifica di conformità;
- affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
- i lavori riguardanti i beni culturali
Leggi anche Sblocca Cantieri e distanza tra edifici: regime riscritto in parte
Sblocca Cantieri: cosa cambia per la messa in sicurezza del territorio
Sempre nell’ambito di questo secondo obiettivo, che potrebbe apparire strategico, il Decreto sblocca cantieri affronta anche alcune modifiche alla disciplina vigente in materia di messa in sicurezza del territorio ed alla rigenerazione urbana con riferimento ai seguenti temi:
– semplificazione degli interventi strutturali in zone sismiche (art. 3);
– messa in sicurezza di edifici e territorio (art. 4 bis);
– sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso (art. 4 ter);
– rigenerazione urbana (art. 5).
Per quanto riguarda quest’ultima (rigenerazione urbana) si può tuttavia parlare di una riforma a metà che non sembra attivare quantomeno una riflessione unitaria e complessiva sui temi proposti. Il testo convertito in legge esclude la lettera a), che prevedeva modifiche al DPR n. 380/2001 con obbligo, per le Regioni, di intervenire per dare attuazione alla semplificazione, secondo le linee indicate dal Governo.
La norma, comunque, persegue i seguenti obiettivi, confermati ed esplicitati al comma 1 dell’articolo 5 e confermati in sede di conversione:
– drastica riduzione del consumo di suolo
– favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente;
– incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio;
– promuovere ed agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l’adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.
Ti potrebbe interessare Sblocca Cantieri e distanza tra edifici: regime riscritto in parte
Pertanto, al fine di dar seguito a tali obiettivi strategici, una volta esclusa la modifica di cui alla lettera a) che intendeva obbligare le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ad introdurre, da un lato, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e, dall’altro, disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali ad un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali, mediante la lettera b), che rimane confermata, vengono aggiunti due commi all’art. 2bis del DPR 380/2001. Si tratta del comma 1-bis e del comma 1-ter che così recitano:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo».
Viene, invece, introdotta, in sede di conversione, la lettera b-bis che così recita:
“-b-bis) le disposizioni di cui all’articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9.”
Sembra, pertanto, di poter affermare che tale sostanziale modifica introduce, rispetto alla previsione contenuta nella prima stesura del dl 32, una classica norma di interpretazione del sistema normativo vigente, senza necessità di modificazioni dell’ordinamento normativo o regolamentare vigente da parte delle Regioni, sostanzialmente finalizzata a chiarire che i limiti di distanza si applicano solo alle zone cosiddette C (zone residenziali di espansione).
Tale previsione obbliga ad un puntuale lavoro di rilettura ed assimilazione da parte degli enti locali rispetto ai sistemi regionali vigenti che, ormai, hanno di fatto superato, nella maggior parte dei casi, lo schema del DM del 1968 e l’approccio dello zoning.
Rimane, pertanto, confermato che il decreto sembra ridurre la portata della riforma dal sistema delle invarianti urbanistiche o, quantomeno, dai principi fondamentali della riforma urbanistica storica, a singoli interventi a scala prevalentemente comunale, confermando, così, una visione soprattutto locale, priva di un respiro riformatore complessivo.
Non appare, inoltre, del tutto chiaro cosa debba intendersi per “sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti” in quanto sembrerebbe che tale qualificazione, sotto il profilo della efficacia dei disposti normativi, possa far assimilare le norme de quibus ad una sorta di raccomandazione che il legislatore rivolge fondamentalmente agli enti locali che, nelle articolazioni territoriali più vicine ai cittadini, risultano sprovvisti di potere legislativo.
La stessa rubrica dell’art. 4 bis (Norme in materia di messa in sicurezza di edifici e territorio) è finalizzata principalmente a permettere il mero completamento di interventi di messa in sicurezza, con riferimento soprattutto ai contributi per investimenti concessi nel 20187 ai Comuni. Confermata dalla legge di conversione dello Sblocca Cantieri la modifica della legislazione in materia di sicurezza sismica, cui è dedicato l’art. 3.
Le altre novità dello Sblocca Cantieri
Sblocca Cantieri in Gazzetta: tutte le novità e
Sblocca Cantieri: approvato il testo definitivo, ora in Gazzetta
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento