Il decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 in pari data, è stato convertito con la Legge 24 luglio 2024, n. 105, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio.
Durante l’iter di conversione si sono avute alcune modifiche nelle norme dedicate all’attività edilizia libera e nello specifico, in relazione ai luoghi di installazione delle VE.PA. e alle pergole bioclimatiche.
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Le novità in materia di VE.PA.
Con la Legge n. 142/2022, introduttiva della lett. b-bis* al comma 1 dell’art. 6 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), si prevedeva l’installazione delle VE.PA. sui balconi aggettanti dal corpo dell’edificio*e sulle logge rientranti all’interno dell’edificio*(ma non su quelle esterne, secondo la giurisprudenza*).
Successivamente, il decreto legge n. 69/2024, nella sua versione originaria, aggiungeva anche i porticati* rientrati nell’edificio; adesso, con la conversione, si precisa che restano esclusi i porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico (ipotesi spesso riscontrabili nei centri storici) o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche. E la motivazione è facilmente intuibile: realizzare una VE.PA. in un porticato oggetto di pubblico passaggio determinerebbe un ostacolo al passaggio stesso.
Le novità in materia di pergole bioclimatiche
In sede di conversione è stata inserita, quale ulteriore ipotesi di attività edilizia libera ex art. 6 del Testo Unico Edilizia, anche la tenda a pergola bioclimatica con telo retrattile o con elementi di protezione mobili o regolabili*. Proprio la copertura della pergola bioclimatica rappresenta un elemento fondamentale: se è fissa (anziché avere elementi di protezione mobili o regolabili) o se il telo (impermeabile o meno) non è retrattile, non si è più dinanzi ad un’ipotesi di attività edilizia libera ma ad un manufatto richiedente un titolo edilizio.
Sul punto è opportuno ricordare che la giurisprudenza del passato aveva escluso dall’alveo dell’attività edilizia libera, con conseguente necessità del titolo edilizio:
- una “pergotenda bioclimatica orientabile”, con copertura “in materiale metallico – lamelle orientabili apribili con comando meccanico”, assimilabile ad una tettoia*;
- una “struttura metallica (pergola bioclimatica) alta circa mt. 2,60 poggia su un massetto di calpestio ed è delimitata su tre lati da muri preesistenti, mentre quella libera deve essere aperta su almeno tre lati”*;
- una pergola bioclimatica a lamelle orientabili di 58 mq, ritenuta assimilabile ad una tettoia e non ad una mera pergotenda*;
- “una struttura in materiale plastico rigido e di robusta consistenza”, “di ragguardevoli dimensioni (53,91 mq)”, “dotata di copertura non retrattile, stabile, permanente e di materiale rigido”, qualificata dall’interessato quale pergola bioclimatica*.
Alla luce della novità legislativa, l’orientamento dovrà essere parzialmente rivisto (vedremo in quale misura), visto che gli elementi orientabili sono ontologicamente correlati alla pergola bioclimatica.
Ovviamente, anche in questo caso valgono i limiti previsti nella versione originaria del decreto, ossia:
- la non creazione di uno spazio stabilmente chiuso,
- la non variazione di volumi e di superfici,
- la presenza di caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente,
- la necessità di armonizzazione alle preesistenti linee architettoniche.
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