Ristrutturazione con demolizione ricostruzione: sì anche all’ampliamento

Lo dice il MIT con una circolare che chiarisce sulle recenti modifiche al TUE introdotte dal decreto semplificazioni. Ecco le novità, inclusi i limiti per gli edifici vincolati e il centro storico

Lisa De Simone 10/12/20
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Ristrutturare tramite demolizione e ricostruzione, anche con ampliamento. Ora si può, anche nel centro storico, quando si tratta di un progetto di rigenerazione urbana. Tutto dipende, in sostanza, da quello che prevede il Comune, anche a prescindere dai vincoli imposti dal TUE. A precisarlo in via definitiva una circolare MIT- Funzione pubblica, firmata dai ministri Paola De Micheli e Fabiana Dadone, che fornisce una serie di chiarimenti sulle modifiche al TUE introdotte dal decreto semplificazioni (>> Demolizione e ricostruzione, riformulata la disciplina delle distanze in edilizia).

Destinatari della circolare la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’Unione delle Province, l’ANCI, i Provveditorati Interregionali per le Opere pubbliche. Vediamo in dettaglio tutte le novità nella legge.

>> Scarica la CIRCOLARE MIT – Funzione pubblica <<

Ristrutturazione con demolizione ricostruzione: sì anche all’ampliamento

Nel testo della circolare si affrontano le novità introdotte all’articolo 2-bis, comma 1-ter, del TUE sia in tema di rispetto della disciplina delle distanze tra edifici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, sia sulla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), con specifico riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione (comma 1, lettera b), dell’articolo 10).

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In questo ambito le novità hanno riguardato:
a) l’ampliamento della definizione della ristrutturazione edilizia, nella quale ora rientrano “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”; (>> sule tema: Ristrutturazione con ampliamento volumetrico, può essere manutenzione straordinaria?);
b) l’aggiunta di un ulteriore periodo per cui i medesimi interventi di demolizione e ricostruzione possono prevedere, “nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.

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I limiti per gli edifici vincolati e il centro storico

Sempre nell’ambito degli interventi di ristrutturazione adottati tramite demolizione ricostruzione, ricorda ancora circolare, le norme contengono:
c) un maggior rigore della previsione relativa agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, per i quali ora si richiede il mantenimento di “sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” e si precisa che non devono essere previsti incrementi di volumetria;
d) l’equiparazione agli edifici vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 di quelli ubicati nelle zone omogenee A e in quelle ad esse assimilabili in base ai piani urbanistici comunali, nonché “nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico”, fatte salve “le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici”.

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Sì all’ampliamento “regolamentato” da norme a livello locale

Quanto a quest’ultimo punto la circolare sottolinea che l’equiparazione tra edifici vincolati e edifici in zona A “è solo tendenziale” dal momento che sono espressamente fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici. Di conseguenza sono sempre applicabili eventuali disposizioni di leggi regionali, che consentano, anche per le aree in questione, interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione anche con limiti meno stringenti di quelli individuati. Lo stesso anche per gli edifici ubicati nei centri storici quando le variazioni sono imposte dalla normativa antisismica, energetica, sull’accessibilità ecc.

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E sempre nei centri storici è possibile l’ampliamento in presenza di previsioni degli strumenti urbanistici (sia generali che attuativi) con cui si consentano, anche per le zone A e assimilate e per i centri storici, interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione entro limiti meno stringenti di quelli ordinariamente stabiliti dalla norma di legge.

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