La scadenza è fissata per il 13 agosto: entro questa data dovrà essere menato il decreto del Presidente della Repubblica con le linee guida per la riforma degli Ordini professionali. Il Ministero della Giustizia si sta muovendo per rispettare i termini. Una volta emanato il dpr, gli Ordini avranno sei mesi di tempo per autoriformarsi. Per i professionisti tecnici, per quanto riguarda i parametri per i compensi nelle liquidazioni giudiziali, la guida sarà rappresentata dal valore dell’opera. Novità: il socio di capitale potrà partecipare solo a una società tra professionisti.
Il Ministero della Giustizia intende sottoporre all’attenzione del Consiglio dei Ministri della prossima settimana un dpr che demanderà l’attuazione della riforma agli Ordini professionali. Questi ultimi dovranno predisporre, entro sei mesi, dei regolamenti ad hoc per recepire le linee guida del Ministero e adeguarsi ai principi riformatori definiti dalla recente normativa (leggi 148/2011, 183/2011, decreto 201/2011 e decreto n.1/2012) cioè:
– libero accesso alla professione;
– preventivo;
– assicurazione obbligatoria;
– pubblicità;
– tirocinio;
– formazione continua.
In assenza di autoriforma, gli ordinamenti in contrasto con i suddetti principi saranno abrogati.
Secondo indiscrezioni il decreto riguardante i parametri per i compensi nelle liquidazioni giudiziali è stato inviato al Consiglio di Stato per il parere di legittimità. Se il principio della vacazione è il punto di riferimento per la definizione dei parametri per le professioni economico-legali, nelle professioni tecniche la stella polare è rappresentata dal valore dell’opera, in base al quale è stata individuata una formula matematica che va applicata in rapporto al tipo di opera (edilizia, infrastrutture, impiantistica).
Entro il 1° luglio 2012 sarà emanato il regolamento del Ministero della Giustizia e dello Sviluppo economico sulle società tra professionisti (Stp). Per quanto concerne il rapporto negoziale tra cliente e società, si stabilisce che la “prestazione oggetto dell’incarico deve essere eseguita solo da soci che hanno i requisiti per l’esercizio della professione, come l’iscrizione all’albo. La società deve, poi, informare correttamente il cliente sulla compagine sociale e sui professionisti che ne fanno parte, mentre la scelta del professionista a cui assegnare l’incarico spetta al cliente, che resta libero di valutarla”.
Anche i soci di capitale – e non solo i professionisti – non potranno partecipare a più di una società; tale divieto si applicherà anche alle società multidisciplinari.
Infine, sembra che le società tra professionisti dovranno:
– iscriversi presso l’ordine considerato prevalente nello statuto (gli albi professionali dovranno prevedere una sezione ad hoc);
– rispettare il codice deontologico del proprio ordine di appartenenza;
– iscriversi al Registro delle imprese.
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