Riforma PA, 2 cose che cambiano in materia di edilizia (SCIA)

Nei giorni immediatamente precedenti a Ferragosto è giunto finalmente in Gazzetta Ufficiale l’atteso testo della legge delega per la riforma della Pubblica Amministrazione.

Al suo interno due norme di immediata applicazione (in vigore già dal 28 agosto) che portano con sé rilevanti novità in materia di edilizia.

Silenzio assenso nei pareri tra Pubbliche Amministrazioni
Nel momento in cui, al fine di emanare un provvedimento, un ente pubblico deve chiedere un’autorizzazione, parere o nulla osta a un’altra amministrazione, per la prima volta si stabilisce che quest’ultima lo deve rilasciare in 30 giorni, prorogabili al massimo a 60 per esigenze istruttorie o richieste di modifica: oltrepassato il termine scatta il silenzio-assenso. Questo ha un impatto rilevante sul procedimento per il permesso di costruire, che spesso tende a bloccarsi per la mancata collaborazione di enti terzi (come ad esempio ASL e Soprintendenze).

Tale termine perentorio (che fa scattare il silenzio assenso se oltrepassato), si applica anche ai pareri resi dalle amministrazioni preposte a tutela, tra cui le Soprintendenze per i beni soggetti a vincolo paesistico o storico-artistico (in tale circostanza tuttavia il termine è di 90 giorni).

I limiti all’autotutela
Anche qui la norma è generale e stabilisce che per tutti i provvedimenti amministrativi il potere della Pubblica Amministrazione di annullare l’atto può essere esercitato solo entro 18 mesi (prima si parlava genericamente di “termine ragionevole”). Ciò non fa altro che conferire forza e certezza alle opere edilizie effettuate tramite SCIA: queste ultime, passati 6 mesi, non possono più essere contestate.

Ricordiamo che l’autotutela è quella fattispecie in cui l’amministrazione fa venir meno un precedente provvedimento unilateralmente e di propria iniziativa, indipendentemente dal fatto che sia stata sollecitata a farlo, ed al ricorrere delle condizioni previste.

Leggi anche l’articolo SCIA, più facile con il modulo unico: ecco cosa contiene in concreto.

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Redazione Tecnica

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