Un’altra novità nella Riforma Madia e nel decreto SCIA: la segnalazione certificata di agibilità che dovrà attestare condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Nei giorni scorsi sul sito abbiamo dato notizia delle future prossime novità che la Riforma Madia prevede per l’edilizia. Tra cui ricordiamo:
– l’incremento dei casi di attività edilizia libera non soggetta ad alcun titolo abilitativo;
– la scomparsa della comunicazione inizio lavori e la conferma della comunicazione inizio lavori asseverata;
– le nuove disposizioni sulla segnalazione certificata di inizio attività;
– la previsione di un futuro glossario unico, utile ad evitare errori interpretativi, per l’individuazione degli interventi edilizi e del regime abilitativo connesso;
– la semplificazione in materia di autorizzazione paesaggistica, con l’individuazione di casi nei quali non è necessaria e di quelli nei quali è possibile l’utilizzo del procedimento semplificato).
In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in questa occasione vogliamo ricordare un’altra novità che a breve vedrà la luce nel Decreto Scia, ossia la SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ, con la modifica dell’attuale art. 24 del Testo Unico Edilizia. La segnalazione dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità.
Pena la sanzione da 77 a 464 euro, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la SCIA presenterà allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata di agibilità, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni che possono incidere sull’agibilità.
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La segnalazione certificata di agibilità può riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
Prevista anche la documentazione da allegare (con documenti ulteriori rispetto a quella oggi richiesta):
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di agibilità;
b) certificato di collaudo statico ovvero dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica;
c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
Scompare, fra l’altro, anche la procedura del silenzio-assenso in materia, previsto dall’abrogando art. 25 del TUE.
Conclusioni: le responsabilità del Tecnico
In concreto, siamo dinanzi all’ulteriore conferma, ove mai ce ne fosse ancora bisogno, che nel settore dell’edilizia negli ultimi anni si è modificato il punto di vista sugli interventi e sui controlli: la segnalazione certificata di agibilità carica di responsabilità il tecnico che cura la progettazione e l’esecuzione degli interventi, perché è lui che, nella sostanza, attesta l’esistenza delle condizioni di agibilità, mentre il Comune effettuerà un controllo successivo (e magari anche a campione). E infatti, l’agibilità dell’edificio sarà immediata conseguenza della segnalazione.
Che l’impegno richiesto ai professionisti tecnici nel settore dell’edilizia sia aumentato nel corso degli anni è cosa nota: basti pensare, per esempio, all’importanza dell’asseverazione nella CILA e nella SCIA, nonché alle dichiarazioni riguardanti il permesso di costruire. Allo stesso modo, però, è bene ricordare che sicuramente tale impostazione è vista con favore dal cittadino ma, al contempo, l’attenzione del professionista deve essere massima, onde evitare errori e comportamenti scorretti che potrebbero comportare, nei casi più gravi, anche responsabilità penali e disciplinari.
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