Proseguiamo l’analisi della Riforma del Lavoro Fornero, recentemente passata al vaglio interpretativo degli esperti del Ministero del lavoro e dell’Ordine dei consulenti del lavoro, che hanno prodotto un vademecum che raccoglie gli orientamenti condivisi su vari aspetti della legge 92/2012 (scarica il Vademecum completo sulla Riforma del Lavoro Fornero).
Oggetto di questo post è il c.d Contratto Intermittente. Come per le altre parti del vademecum, i chiarimenti sono presentati sotto la forma della “Domanda e Risposta”.
Alla luce della Riforma del Lavoro Fornero, può essere considerato di natura intermittente un rapporto di lavoro che presenta esigui intervalli temporali tra una prestazione anche di rilevante durata e l’altra?
Il dato normativo non declina in alcun modo la nozione di discontinuità e intermittenza. Si ritiene dunque possibile stipular eun contratto di lavoro intermittente, in presenza delle causali di carattere oggettivo o soggettivo, anche laddove la prestazione sia resa per periodi di durata significativa.
È la non esatta coincidenza tra la durata della prestazione svolta e la durata del contratto che risulta fondamentale, al fine di individuare i presupposti della discontinuità o intermittenza.
Dopo la Riforma del Lavoro, cosa deve intendersi per individuazione dei c.d. periodi indeterminati da parte della contrattazione collettiva sul piano nazionale o territoriale per lo svolgimento delle prestazioni di natura intermittente, ex art. 34, comma 1, d.lgs. 276/2003?
L’individuazione da parte della contrattazione collettiva nazionale o territoriale di periodi predeterminati in forza dei quali è possibile l’attivazione di rapporti di lavoro intermittenti deve necessariamente riferirsi ad un periodo predeterminato all’interno del contenitore/anno. ne consegue che non risulta possibile prevedere che il periodo predeterminato sia riferito all’intero anno, ma occorre una precisa declinazione temporale.
Nell’ipotesi di stipulazione di contratto intermittente in virtù di una previsione da parte dei contratti collettivi che individuino periodi predeterminati riferiti all’intero anno, lo stesso sarà pertanto considerato quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In che modo trova applicazione la sanzione amministrativa contemplata dall’art. 1, comma 21, lett. b) della Riforma del Lavoro Fornero, concernente la mancata comunicazione dell’espletamento della prestazione lavorativa di natura intermittente?
L’art. 1, comma 21, lett. b) della Riforma del Lavoro stabilisce che “in caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13, 23 aprile 2004, n. 124”.
Dal dettato normativo della Riforma del Lavoro Fornero si evince che la sanzione in esame trova applicazione con riferimento ad ogni lavoratore e non invece per ciscuna giornata di lavoro per la quale risulti inadempiuto l’obbligo comunicazionale. In sostanza, per ogni ciclo di 30 giornate che individuano la “condotta” del trasgressore, trova applicazione una sola sanzione per ciascun lavoratore.
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