Nei cantieri Sismabonus 110% eseguiti in questi mesi, sicuramente il rifacimento delle coperture risulta essere fra gli interventi più richiesti.
Con l’ampliamento delle possibilità di usufruire della super detrazione fiscale anche per interventi di riparazione o locali ai sensi del par. 8.4.1 delle NTC2018, molti proprietari stanno valutando la possibilità di eseguire quelle opere di manutenzione straordinaria del tetto, oramai necessarie per l’anzianità delle strutture, magari rimandate negli anni quando la spesa, prima del D.L. 34/2020, era detraibile solo al 50% come ristrutturazione edilizia.
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Attenzione, tuttavia, che come è stato detto fin dall’entrata in vigore del superbonus 110%, non tutti i lavori risultano detraibili con la maxi aliquota, sebbene siano molti gli interventi agevolabili.
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Il ruolo del progettista nella valutazione fiscale del Bonus
Spetta al progettista, infatti, la valutazione fiscale delle spese detraibili all’interno di un progetto di apprezzabile riduzione del rischio sismico ai sensi delle NTC2018, e in armonia con le linee guida dell’Agenzia delle Entrate.
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Abbiamo già approfondito nel precedente articolo come ogni intervento di tipo locale debba, alla luce del Sismabonus 110%, avere una valenza sia di necessaria riparazione statica sia di riduzione delle vulnerabilità sismiche. Ciò può avvenire anche senza perseguire un miglioramento sismico ai sensi del par. 8.4.2 delle NTC2018: come sappiamo, è data possibilità di dichiarare anche nessuna riduzione di classe di rischio sismico, tuttavia sia giustificabile almeno in termini di miglioramento della sicurezza sismica per cinematismi fuori piano delle pareti e/o degli elementi costruttivi secondari.
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Rifacimento copertura: i punti chiave del progetto
Partendo dalla indispensabile premessa che ogni caso studio può rappresentare una sua autonoma storia e richieda uno specifico percorso progettuale, tuttavia qui vogliamo ricordare quali possono essere i punti fermi su cui impostare una progettazione del rifacimento della copertura in accordo soprattutto con le detrazioni fiscali Sismabonus 110%.
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Il punto chiave riguarda la quantificazione della riduzione del rischio sismico a seguito dell’intervento. Al progettista spetta l’onere di dimostrare che gli interventi di tipo locale o le riparazioni eseguite offrano all’edificio anche un contributo in termini di riduzione delle vulnerabilità sismiche e/o aumento della duttilità della struttura in caso di danneggiamento sismico.
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Pertanto, si consiglia di non limitarsi solo a piccole riparazioni o sostituzioni puntuali per giustificare il Sismabonus 110%, anche se comunque necessarie ai fini della sicurezza: ricordiamo come anche l’ancoraggio dei coppi o la messa in sicurezza dei camini, per fare un esempio, possano contribuire positivamente in termini di sicurezza sismica > ne abbiamo parlato meglio qui <
Tuttavia, quando possibile e necessario, è sicuramente più facile giustificare la super detrazione 110% con interventi sull’intera superficie di copertura, la cui estensione sia l’occasione per intraprendere opere di riduzione del rischio sismico in sommità sull’intero perimetro murario.
Ricordiamo che le manutenzioni straordinarie dovrebbero operare senza stravolgere l’originario schema statico o la tipologia costruttiva, ma se necessario migliorarlo per esempio nella eliminazione delle spinte, nella controventatura o irrigidimento delle falde o nell’adeguamento delle sezioni resistenti. Cercando, come sempre, di non incrementare le masse in sommità all’edificio.
Oltre a questi interventi, risulta tuttavia davvero importante ai fini della giustificazione Sismabonus 110% procedere con l’inserimento di un cordolo o un vincolo sommitale, che rappresenta il principale presidio antisismico di copertura.
In precedenti articoli abbiamo elencato le diverse soluzioni tecniche rispetto al tradizionale ed invasivo cordolo in c.a., ricordando come gli elementi strutturali aggiunti debbano coniugarsi il più possibile con la tecnica costruttiva dell’edificio. Pertanto, a titolo di esempio, qualora l’intervento in copertura non preveda la rimozione totale della struttura ma solamente quella secondaria, magari con l’aggiunta di un tavolato di irrigidimento di falda nel caso di strutture lignee, potrebbe essere utile posare un cordolo in acciaio all’interno del sottotetto, oppure una fascia perimetrale esterna di cerchiatura in materiale composito.
Qualora l’intervento preveda il rifacimento totale della copertura, si può procedere con l’esecuzione di un cordolo in muratura armata o muratura lamellare. In ogni caso, il cordolo o qualsiasi sistema di cerchiatura sommitale rappresenta il vincolo che può rendere positive le verifiche per i cinematismi fuori piano delle pareti, e pertanto offrire al progettista una congrua giustificazione anche della riduzione del rischio sismico conseguente all’intervento di riparazione o rifacimento dell’orditura del tetto. Inoltre, ad esso è possibile sicuramente aggiungere altri presidi antisismici come l’ancoraggio degli appoggi delle travi o l’inserimento di catene a livello del sottotetto.
Ok alla detraibilità delle lavorazioni propedeutiche, ma…
Ai fini delle detrazioni fiscali, ogni lavorazione propedeutica alla realizzazione dell’elemento strutturale oggetto della manutenzione straordinaria e della riduzione del rischio sismico risulta detraibile al 110% nei limiti del tetto di spesa.
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Per fare un esempio riferito alla copertura:
- tutte le opere provvisionali e allestimento del cantiere,
- le rimozioni e ricostruzioni dell’intero pacchetto di copertura, comprese faldalerie e nuovo manto di copertura,
sono detraibili al 110%, in quanto vale il principio che l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (risoluzione n. 147/E del 29/11/2017).
Attenzione, però, che ai lavori di manutenzione straordinaria della copertura non è possibile associare con la stessa super aliquota di detrazione 110% anche altri interventi che, sebbene rientranti nella ex categoria della ristrutturazione edilizia 50%, nulla hanno a che vedere con la finalità principale del Sismabonus: la riduzione del rischio sismico.
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Tra questi, molte opinioni discordanti riguardano la detrazione fiscale dell’installazione della linea vita, obbligatoria per legge nei lavori di manutenzione straordinaria della copertura. Facile, e anche logico, associarla ad un intervento di categoria inferiore (prima era detraibile solo al 50% in base alla Legge di Stabilità del 2016) collegato ai lavori di rifacimento o riparazione della copertura.
Tuttavia, a ben leggere, in nessun elenco l’Agenzia delle Entrate cita la linea vita tra gli interventi di riduzione del rischio sismico associati al superbonus 110%; inoltre, la finalità della linea vita riguarda le future manutenzioni della copertura, ma non i lavori di rifacimento o riparazione adesso eseguiti. Per tale motivo, è consigliabile lasciarla nella tradizionale categoria di detrazione fiscale 50%, insieme a qualsiasi altro intervento di ristrutturazione edilizia (impianto elettrico, idraulico, tinteggiature interne, pavimentazioni ecc..), anche contestuale al cantiere Sismabonus 110%, che tuttavia non riguarda direttamente le strutture oggetto dei lavori di riduzione del rischio sismico.
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Linea vita agevolabile: sì o no?
Anche se non sempre le interpretazioni risultano univoche fra i diversi attori del procedimento edilizio e fiscale, molti sono i commercialisti, per esempio, che si rifiutano di asseverare le pratiche di cessione del credito quando rilevano la presenza della linea vita fra le opere di cui si richiede la detrazione massima del 110%.
Pertanto i progettisti che sono chiamati ad asseverare la congruità delle spese detraibili al 110% devono prestare molta prudenza a queste sottili distinzioni: molti sono ancora i casi, anche comuni alla progettazione edilizia, che non hanno ricevuto quella necessaria chiarezza da parte dell’Agenzia delle Entrate, le cui risposte ai singoli interpelli risultano a volte in contraddizione fra di loro.
Attenzione ai futuri controlli fiscali, che non necessariamente devono essere attesi nell’imminente esecuzione degli attuali cantieri, ma sicuramente procederanno negli anni successivi. Nel caso del Sismabonus 110%, è importante sempre dare una congrua giustificazione delle lavorazioni in chiave di riduzione del rischio sismico, che rappresenta l’obiettivo principale dell’agevolazione fiscale.
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