Qual è la data da cui si può richiedere al Comune la restituzione degli oneri di urbanizzazione versati, nell’eventualità che i lavori per i quali è stato richiesto il permesso di costruire non siano mai iniziati con conseguente decadenza del titolo edilizio?
A chiarire la questione ci ha pensato il Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna con la recentissima sentenza 1° luglio 2013, n. 489 (leggi anche Non è retroattivo l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione).
Sulla questione, i giudici amministrativi hanno confermato la precedente giurisprudenza e in particolare hanno osservato che “…per i diritti di credito, la realizzazione dei quali esige un’attività del creditore, la prescrizione decorre dal giorno in cui l’attività poteva essere compiuta ed egli poteva, così, mettersi in grado di esigere la prestazione dovuta …. sia perché l’inerzia del titolare del diritto assume rilevanza dal momento in cui è possibile esercitare il diritto…”
In altre parole, il termine a partire dal quale si ha diritto a chiedere al Comune la restituzione degli oneri concessori già versati decorre dalla scadenza annuale di Inizio Lavori.
Vale la pena sottolineare come i giudici amministrativi hanno decisamente respinto le motivazioni del Comune citato in giudizio, secondo il quale la pretesa del privato era da ritenersi infondata per intervenuta prescrizione decennale “dovendosi calcolare la scadenza del relativo termine dalla data di versamento degli oneri di urbanizzazione in tesoreria, o al limite, dalla più recente data di ritiro del titolo”.
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