I privati cittadini in quanto proprietari immobiliari possono risultare destinatari di vari provvedimenti di accertamenti, alcuni con valenza generale, derivante dai processi di revisione degli estimi e che quindi coinvolgono tutti loro nella stessa misura, ed altri aventi natura specifica e puntuale riguardante il singolo immobile.
Nell’ambito del nostro ciclo di approfondimenti dedicati alla determinazione della rendita catastale, in collaborazione con l’ing. Antonio Iovine, andiamo ad analizzare la tutela del privato nei riguardi di tali accertamenti. Argomento, questo, protagonista del recente volume di Iovine e intitolato proprio L’attribuzione della rendita catastale e la tutela dei cittadini .
La tutela è diversificata per seguenti due tipi di accertamento:
1. Atti generali di determinazione degli estimi
2. Accertamenti puntuali – il contenzioso tributario
Oggetto di questo post è l’accertamento di cui al punto 1. Prossimamente tratteremo in altro contributo anche il tema del contenzioso tributario (punto 2).
In materia di revisione degli estimi, alle Commissioni censuarie, oltre a compiti di collaborare con l’Amministrazione del catasto, spettavano le seguenti competenze interna di revisione degli estimi:
– alla Comunale, l’approvazione dei quadri di qualificazione e classi del rispettivo Comune;
– alla Provinciale, decisione in prima istanza sulle eventuali controversie sorte tra Commissioni comunali ed Amministrazione del catasto in materia di quadri di qualificazione e classificazione, approvazione dei prospetti delle tariffe d’estimo;
– alla Centrale, la decisione tra eventuali controversie sorte in materia di prospetti delle qualità e classi nonché delle relative tariffe; inoltre spetta a questa Commissione di perequare le tariffe a livello nazionale, in caso di revisione generale degli estimi.
Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, ha rivisitato il suddetto assetto territoriale delle Commissioni, sopprimendo le Commissioni censuarie comunali ed istituendo in loro vece le Commissioni censuarie distrettuali (inter-comunali).
Il decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, ha nuovamente modificato l’assetto, prevedendo la soppressione delle commissioni censuarie distrettuali, i cuoi compiti sono stati affidati alle Commissioni censuarie provinciali.
Infine, il d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, ha apportato dei nuovi ritocchi alla materia in esame prevedendo, in particolare, una nuova composizione delle Commissioni censuarie provinciali e centrale che comporta una più intensa partecipazione degli enti territoriali (Comuni, Province, Regioni), nell’ottica di completamento del federalismo fiscale, ma senza modificare le loro specifiche competenze.
Da quanto sopra emerge che la tutela degli interessi del cittadino in materia di determinazione delle tariffe d’estimo è affidata dall’Ordinamento giuridico nazionale ai suddetti Organi, composti da esperti in materie tecniche (estimo, agraria, costruzioni, urbanistica, ecc.), amministrative e giuridiche, anche esterne all’amministrazione catastale.
Non sono ammessi pertanto ricorsi dinanzi la Commissione tributaria provinciale, in sede di applicazione di nuove tariffe d’estimo.
Tuttavia, come già precedentemente anticipato, è da segnalare un’eccezione nell’ambito dei processi generali di revisione degli estimi, costituita dal caso di revisione generale del classamento delle particelle di terreno o delle unità immobiliari urbane, dove, invece, trattandosi di variazioni puntuali riguardanti i vari immobili, la tutela dei diritti del cittadino deve essere singolarmente esercitata nei confronti della Commissione tributaria provinciale, al pari dei comuni accertamenti concernenti mutazione dei dati catastali
Inoltre, nelle operazioni di revisione generale del classamento, peraltro a tutto oggi mai effettuate, sia per il catasto dei terreni e sia per il catasto edilizio urbano, è previsto uno strumento intermedio di tutela costituita dal reclamo durante la fase di pubblicizzazione dei nuovi classamenti, che potrebbe, qualora accolto nei termini, evitare di produrre il ricorso suddetto.
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