Le competenze dei professionisti sono sempre oggetto di discussione e polemica. Il ddl Vicari sulle competenze dei geometri ha scatenato fino a pochi giorni fa le ire anche dei professionisti più pacifici (leggi anche “Le nuove competenze dei geometri e dei periti nel DDL 1865 Vicari“). Per mantenere alta la tensione dei tecnici ora spunta un nuovo disegno di legge (leggi in anteprima ddl n. 3516 “Disposizioni in materia di competenze professionali dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23“) presentato in Senato lo scorso 10 ottobre, sulle competenze professionali dei periti industriali.
Il nuovo testo intende sostituire il regio decreto n. 275/1929 che delimitava le competenze dei periti in campo progettuale alle “modeste costruzioni” e prevede che tali competenze debbano essere legate alla formazione scolastica e universitaria e ai corsi di formazione promossi dalle categorie professionali.
Riportiamo di seguito gli articoli 2, 3, 4 e 5 del ddl che precisano gli ambiti e i limiti delle competenze dei periti.
“Art. 2. (Edifici)
1. Rientrano nelle competenze dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, per le costruzioni di cui all’articolo l, il progetto architettonico e i calcoli statici, con esclusione delle strutture complesse organicamente e solidalmente collegate, la direzione lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico e amministrativo, sia per gli edifici di nuova costruzione che per l’ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:
a) in zona a rischio sismico non elevato (zona sismica 3 e 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274, pubblicata nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n.105 dell’8 maggio 2003): non più di tre piani fuori terra oltre al piano interrato o seminterrato e al piano sottotetto, per volumi non eccedenti 4.000 metri cubi fuori terra;
b) in zona a rischio sismico elevato (zona sismica l e 2 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274): non più di due piani fuori terra, oltre al piano interrato o seminterrato e al piano sottotetto, per volumi non eccedenti 2.500 metri cubi fuori terra.
2. La competenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 per progetti di adeguamento antisismico di edifici e complessi edilizi staticamente collegati è ammessa per cubature superiori a 2.500 metri cubi solo se i calcoli statici siano eseguiti, su incarico del committente, da tecnico strutturista abilitato.
3. Rientrano altresì nella competenza dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L 7, L-l7, L- 21 e L-23 il progetto architettonico e strutturale, la direzione lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l’ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno, di strutture complesse modulari con giunto statico (fabbricati a schiera), con i limiti, per ogni porzione di fabbricato compreso tra due giunti, prescritti per i fabbricati nelle aree di cui alle lettere a) e b) del comma 1 con esclusione del dimensionamento e degli impianti tecnologici di dotazione e di erogazione.
4. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e quelle per gli edifici vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
5. Ai periti industriali con specializzazione in edilizia e ai periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-l7, L-21 e L-23 sono consentiti su qualsiasi edificio, anche eccedente i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi igienico-sanitari e funzionali, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali sui complessi edilizi di cui al comma 2 e con esclusione degli edifici con vincolo specifico ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n.42 del 2004.
6. Dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 sono esclusi i sottotetti qualora adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.
Art. 3. (Urbanistica)
1. Rientra nelle competenze dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-2l e L-23 anche la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore a un ettaro.
2. Rientra altresì nelle competenze dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-2l e L-23 la formazione dei piani di recupero in attuazione delle previsioni di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, riguardanti edifici entro i limiti fissati dall’articolo 2, comma 1.
Art. 4. (Prestazioni)
1. Rientrano nella competenza professionale dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-2l e L-23, la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da altri tecnici abilitati, l’estimo e l’amministrazione di condomini, di fabbricati ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi e catastali.
Art. 5. (Norme relative ad altre competenze professionali)
1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, contenute nel regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n.275, nella legge 12 marzo 1957, n.146, e in ogni altra disposizione vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di prevenzione incendi, in materia di valutazione d’impatto ambientale, in materia ambientale, in materia di inquinamento acustico e in materia di rendimento energetico degli edifici”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento