Il permesso di costruire non serve solo per gli interventi edilizi per la costruzione di manufatti al di sopra del suolo ma anche per i lavori edilizi completamente o parzialmente interrati che trasformano in modo duraturo l’area impegnata. Lo stabilisce la Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza 19444 depositata il 12 maggio 2014.
Per quanto riguarda il permesso di costruire e i manufatti interrati, l’art. 9 della legge Tognoli n. 122/1989 dà la possibilità per i proprietari di realizzare nel sottosuolo degli immobili, cioè nei locali al pianterreno dei fabbricati, parcheggi in deroga agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi.
Il Tar Marche, con la sentenza n. 640/2013, ha disposto però che solo se sono al di sotto dell’originario piano naturale di campagna i parcheggi si possono realizzare senza permesso di costruire: secondo il Tar Marche l’articolo 9 della Legge Tognoli è applicabile solo ai manufatti completamente interrati, nel sottosuolo per l’intera altezza.
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