Quando si parla di centro storico si intende una porzione di città che possiede caratteristiche urbanistiche e architettoniche tali da essere considerate omogenee rispetto alla storia stratificata del tessuto urbano. Nel corso degli anni, i provvedimenti e le normative sono mutati nel rispetto delle peculiarità dei centri storici, considerati dei veri patrimoni socio-culturali. La legislazione urbanistica vigente si propone di conservare e di valorizzare i centri storici, considerati come beni culturali (D.L. 42/2004), rimandando la definizione degli interventi consentiti, sia a livello urbanistico che architettonico, ai piani regolatori e ai piani attuativi corrispettivi dei singoli Comuni.
Infatti, nei centri storici, diversi interventi sui fabbricati non sono possibili e sono applicati dei vincoli, ossia delle limitazioni progettuali, in ordine di conservazione di beni di particolare interesse architettonico/ storico.
Ma se si volesse realizzare una “struttura leggera” in un contesto di questo tipo si potrebbe fare? Come per esempio un pergolato? Vediamo un caso pratico nel dettaglio.
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Il progetto di un pergolato su un terrazzo in centro storico
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Il caso. Il proprietario di un appartamento all’interno delle Mura Aureliane a Roma realizza un grosso pergolato dell’altezza di circa 2,70 m, per una superficie totale di circa 120,00 mq sul proprio terrazzo. Il manufatto era ancorato a traverse di legno incassate o imbullonate alla facciata e appoggiate su montanti fissati al pavimento adiacenti al parapetto del terrazzo allineato alla facciata principale. Dal Municipio Roma I viene emessa la Determinazione Dirigenziale, con la quale l’ente aveva intimato la rimozione o demolizione di opera censurata come priva di titolo edilizio. A questo punto, il proprietario presenta ricorso per annullare il provvedimento e il Tar del Lazio accoglie la richiesta con la sentenza n. 5634 del 12 maggio scorso. Infatti, la struttura leggera anche se in centro storico va considerata come un “arredo” e dunque non necessita di permesso di costruire.
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I giudici hanno condiviso la tesi del ricorrente secondo cui le strutture esterne qualificabili come “pergolati”, per la loro funzione ornamentale e di migliore fruizione degli spazi aperti, non necessitano di alcun titolo edilizio.Questa sentenza si inserisce in un lungo dibattito in tema di tende, pergotende, tensostrutture e pergolati la cui qualificazione edilizia è molto discussa. L’argomento è ampiamente trattato anche alla luce del “bonus verde” e per tutte le contestazioni in tema di condominio e decoro urbano.
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Il pergolato è attività edilizia libera anche in centro storico
Quindi per i giudici “il pergolato costituito da travi in legno avvitate a parete e da pilastri in legno appoggiati sul pavimento e copertura costituita per lo più da plastica e rampicanti, in cannicciata, in modo da non costituire neppure riparo per la pioggia“, e riconosciuto anche dal Consulente tecnico del PM “non propedeutico ad eventuali ampliamenti”, deve essere considerato un semplice “arredo da terrazzo“, e quindi non ha bisogno del permesso di costruire e non è oggetto di obbligo di demolizione.
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Infatti, il Tribunale amministrativo afferma che il pergolato è “una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; di norma quindi, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio” a meno che, ma non è il caso in esame, come accertato dal CT, sia provvisto di copertura e di tamponature non facilmente amovibili che lo qualifichi alla stregua di una tettoia“.
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