Due recenti pronunce contribuiscono a delimitare l’esatta nozione di pergolato e a chiarire quando è necessario un titolo edilizio e quando, al contrario, il manufatto può rientrare nell’attività edilizia libera.
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Gli interventi edilizi per opere precarie e gli arredi da esterni
Utilizzare al meglio gli spazi esterni è una legittima aspirazione di ogni proprietario e, normalmente, ciò avviene tramite l’installazione di strutture leggere idonee allo scopo: pergolati, tettoie, gazebo ed altri elementi di arredo. Ma quanti si domandano, prima di procedere, se sia necessario o meno premunirsi di un idoneo titolo abilitativo? La presente guida, aggiornata con le ultime novità normative (da ultimo la Legge n. 105/2024, c.d. SALVA CASA) e giurisprudenziali, si pone lo scopo di fornire la definizione delle diverse tipologie di installazioni possibili negli spazi esterni e di individuare il relativo titolo edilizio necessario alla luce della giurisprudenza più recente e del dato normativo: solo così, infatti, sarà possibile evitare errori e conseguenti sanzioni. Lo stile agile e veloce, l’utilizzo di un linguaggio chiaro, unitamente alle immagini e alla rassegna della casistica più interessante rappresentano le caratteristiche del presente volume, utile per professionisti e operatori del diritto, oltreché per tutti coloro che hanno la legittima aspirazione di migliorare i propri spazi esterni. La presente edizione contiene anche una trattazione degli interventi in regime di edilizia libera nelle regioni italiane a statuto ordinario e in quelle a statuto speciale, ivi comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano. Mario Petrulli,Avvocato, esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; collabora con siti giuridici (tra i quali www.ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore. Titolare dello Studio legale Petrulli (www.studiolegalepetrulli.it)
Mario Petrulli | Maggioli Editore 2024
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Il pergolato liberamente realizzabile
Secondo un noto orientamento giurisprudenziale[1], il pergolato è un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e di qualsiasi elemento in muratura, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni.
Conferma tale ricostruzione anche il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018 che, nell’individuare le opere soggette ad edilizia libera, ha incluso i pergolati purché di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo.
Conseguentemente, come ribadito dal TAR Puglia, Bari, sez. I, nella sent. 22 gennaio 2026, n. 78, rientra nella su descritta nozione di pergolato “una struttura lignea c.d. pergolato, assolvente la funzione di copertura e protezione dalle intemperie, con dimensioni di circa 4,20 metri per 3,10 metri, con montanti verticali che sorreggono la copertura filtrante costituita da cannucciato, aperto su tre lati” e realizzata in corrispondenza della porta d’ingresso di una villetta; pertanto, detto manufatto non necessita di titolo edilizio, considerata la copertura della parte superiore con un semplice cannucciato.
Similmente, in passato, è stato considerato liberamente installabile un pergolato costituito da travi in legno avvitate a parete e da pilastri in legno appoggiati sul pavimento e copertura costituita per lo più da plastica e rampicanti, in cannicciata, in modo da non costituire neppure riparo per la pioggia[2] ed uno in legno realizzato su battuto di brecciolino, di modeste dimensioni e facilmente amovibile[3].
In qualche pronuncia, invece, è stata comunque ritenuta necessaria la SCIA per i pergolati di modeste dimensioni[4].
Il pergolato richiedente il permesso di costruire
Al contrario, come evidenziato dal TAR Lazio, Latina, sez. II, nella sent. 24 gennaio 2026, n. 45, il pergolato è soggetto al permesso di costruire quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile; diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio, ovvero comporti un considerevole impatto edilizio, estendendosi su una superficie considerevole e risultando stabilmente ancorato al suolo.
Ad esempio, è stato ritenuto necessario il permesso di costruire nel caso di:
- un “pergolato delle dimensioni di 208,60 mq costituito da una struttura leggera in ferro composta da elementi portanti verticali in ferro ancorati al suolo con staffe e bulloni”, che presenta una copertura con fasce ombreggianti in tessuto acrilico effetto laccato bianco, non essendo riscontrabili né la realizzazione con materiali leggeri né la “modestia” delle dimensioni[5];
- un pergolato con una superficie di 7,15×4,20 metri, un’altezza media pari a 2,93 metri, costituito da pilastri e travi di legno e solidamente ancorato al terreno e al fabbricato residenziale di proprietà tramite staffe metalliche, bulloni, puntazze in ferro annegate su plinti di cemento[6];
- un pergolato, originariamente realizzato per lo svolgimento di attività temporanea estiva come area di ristoro esterna di un bar-ristorante, successivamente chiuso lateralmente: ciò in quanto detta chiusura rende la struttura utilizzabile per tutto l’arco dell’anno (quindi, anche prima e dopo la stagione estiva), rendendola un’opera non temporanea ma comportante una stabile trasformazione del territorio[7];
- un pergolato di dimensioni non insignificanti (mt. 6,30 x 5,10), stabilmente ancorato al suolo, poggiante su travi in legno con spessore di cm 20 x 20 ciascuna, con copertura costituita da perlinato in legno esternamente coperto da guaina bituminosa poggiante su travi orizzontali dello spessore di cm. 20 x 25 oltre ad una serie di travi disposte a ventaglio, insistente sulla facciata di una villetta a schiera, rappresentante una struttura recante un proprio impatto volumetrico che, per le descritte caratteristiche dimensionali, strutturali e morfologiche, nonché per la qualità dei materiali utilizzati, denotano un utilizzo non precario ma duraturo nel tempo[8].
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Note
[1] Consiglio di Stato, sez. II, sent. 24 gennaio 2025, n. 560; sez. VI, sent. 22 settembre 2023, n. 8475.
[2] TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 12 maggio 2021, n. 5634.
[3] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 27 gennaio 2021, n. 230.
[4] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 26 febbraio 2021, n. 504.
[5] TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 2 gennaio 2026, n. 16.
[6] TAR Veneto, sez. II, sent. 22 marzo 2022, n. 480.
[7] TAR Marche, sez. I, sent. 12 ottobre 2020, n. 585.
[8] TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 4 maggio 2020, n. 1636.
In collaborazione con studiolegalepetrulli.it
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