La Corte dei conti ha affermato in una delibera del 22 gennaio 2020 che alle attività tecniche svolte da tecnici interni alle amministrazioni pubbliche in relazione a contratti di locazione finanziaria non si applica l’incentivo del 2% del valore dell’opera.
La risposta dei magistrati contabili è stata formulata a seguito della richiesta di un comune che domandava la possibilità di riconoscere legittimamente gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici svolte dal personale dipendente nel caso della locazione finanziaria per la realizzazione di un’opera pubblica.
Fonte: ItaliaOggi
PA, nessun incentivo per le funzioni tecniche
Nel quadro economico del progetto esecutivo dedotto nel contratto di locazione finanziaria, era prevista una quota per gli incentivi per funzioni tecniche, quantificata, nel rispetto dell’apposito regolamento dell’ente, sull’importo dei lavori affidati al soggetto realizzatore.
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La quota, a fronte dello svolgimento da parte del personale comunale delle funzioni tecniche previste dall’art. 113 (verifica e validazione del progetto, funzioni di Rup, direzione lavori ecc.), era previsto che fosse poi effettivamente trasferita al comune da parte del soggetto finanziatore. Il tutto nel rispetto della condizione prevista dall’art. 187 del codice appalti, ossia che i lavori non avessero un carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto del contratto principale.
Cosa afferma la delibera?
Viene negata tale possibilità e si ricorda che gli incentivi per funzioni tecniche, disciplinati dall’art. 113 del codice dei contratti pubblici (e prima della legge Merloni del 1994) sono compensi previsti per attività finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici enunciato all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nel testo del codice l’incentivo non può più essere destinato agli incaricati della redazione del progetto e del piano della sicurezza, com’era nella previgente disciplina ma è destinato ad attività tecniche relative alla programmazione e ad altre attività fra cui la verifica dei progetti, la direzione lavori e il collaudo. Tali attività, precisa la corte, sono elencate «tassativamente, cosa che si deduce all’uso dell’avverbio esclusivamente», ha precisato la Corte.
Sono disposizioni «di stretta interpretazione in quanto derogatorie al generale principio dell’onnicomprensività della retribuzione», che cita solo gli «appalti di lavori, servizi e forniture»; per la Corte sembrerebbero esclusi gli altri contratti pubblici.
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Le conclusioni della Corte
La Corte ha inoltre evidenziato anche un altro elemento ostativo riferibile alla mancanza di uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture.
La delibera ha pertanto concluso che il quadro normativo attualmente vigente non consenta di riconoscere legittimamente detti incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale del comune per la realizzazione di un contratto di locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità.
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Lisa De Simone | 2019 Maggioli Editore
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