Istanza di occupazione suolo pubblico: la decisione ha natura ampiamente discrezionale

La decisione sulla richiesta di occupazione di suolo pubblico ha natura ampiamente discrezionale, frutto del bilanciamento dei diversi interessi, pubblici e privati, coinvolti. Approfondiamo analizzando un caso concreto

Mario Petrulli 04/07/23
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Come evidenziato dalla giurisprudenza, i presupposti per la concessione di occupazione di suolo pubblico “sono, da un lato, l’appartenenza del fondo, del tratto stradale o, comunque, urbano, a un ente pubblico (bene demaniale o patrimoniale indisponibile); dall’altro, la conformità dell’atto di concessione all’interesse pubblico generale, volta a giustificare, per l’appunto, la sottrazione dello spazio pubblico all’uso collettivo[1].

L’occupazione di una porzione di suolo pubblico si configura, quindi, alla stregua di un provvedimento con il quale l’amministrazione locale sottrae il predetto bene alla fruizione comune e lo mette a disposizione di soggetti particolari (c.d. uso particolare), al fine di perseguire il bene pubblico in via primaria o comprimaria unitamente alla tutela degli interessi privati coinvolti[2].

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Nello stabilire limiti e modalità di utilizzo dell’occupazione di suolo pubblico, l’Ente locale esercita, pertanto, il proprio potere discrezionale (anche laddove mitigato dall’esistenza di un apposito regolamento) che si sottrae al sindacato del giudice amministrativo ove immune da sintomi di manifesta illogicità o irragionevolezza; la discrezionalità non può, comunque, sfociare nell’arbitrio[3].

Posto che, come detto, l’occupazione di una porzione di suolo pubblico si configura come una vera e propria concessione d’uso, ossia alla stregua di un provvedimento amministrativo con il quale l’Amministrazione locale sottrae il predetto bene all’uso comune e lo mette a disposizione di soggetti particolari, la stessa può, pertanto, essere concessa solo previo accertamento che la stessa permetta comunque di realizzare una funzione primaria o comprimaria del bene pubblico e non per il conseguimento di interessi meramente privati[4], previa comparazione della complessa compagine dei contrapposti interessi in gioco[5], di cui si darà atto nel provvedimento espresso concessorio, contemperando caso per caso l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione con quello privato all’utilizzo del suolo pubblico per motivi commerciali[6].

In sintesi, perciò, l’Amministrazione è chiamata ad esercitare in questa materia un’ampia ed estesa (quanto ad interessi coinvolti) discrezionalità, posto che i suoi compiti non consistono e non si risolvono nella mera scelta delle aree da occupare, ma anche nella scelta della dimensione, dei tempi, dei modi dell’occupazione e di tutte le eventuali restrizioni e forme di contemperamento ritenute, di volta in volta, opportune dal punto di vista viabilistico, urbanistico, architettonico, paesaggistico, tenendo conto della pluralità di interessi pubblici e privati coinvolti[7].

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La recente sentenza 12 giugno 2023, n. 1457, del TAR Lombardia, Milano, sez. I, conferma il consolidato orientamento secondo cui la decisione sulla richiesta di occupazione di suolo pubblico ha natura ampiamente discrezionale, frutto del bilanciamento dei diversi interessi in gioco.

Nel caso specifico, una società titolare di un esercizio commerciale di ristorazione aveva chiesto ed ottenuto, nel 2007, l’autorizzazione all’occupazione permanente del suolo pubblico per una superficie di mq 36,87 per la posa di tavoli e sedie al servizio dell’esercizio; successivamente, otteneva una seconda autorizzazione per l’occupazione di mq 81 di suolo, per la medesima finalità.

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel 2020 il Comune rilasciava l’autorizzazione provvisoria (con cessazione a partire dal 1° aprile 2022) per l’occupazione di suolo pubblico per un’ulteriore superficie di mq 13,50 antistante un condominio costruito in aderenza e, quindi, in continuità all’edificio dove è svolta l’attività di ristorazione da parte della società.

Una volta cessata l’efficacia dell’autorizzazione provvisoria, la società presentava una nuova istanza di occupazione permanente di suolo pubblico per una superficie di mq 118 riguardante non solo il tratto antistante il fabbricato ove è svolta l’attività di ristorazione, ma anche di quello antistante il fabbricato del condominio per l’intero fronte dello stesso, per una superficie ampliativa in parte qua di quella autorizzata temporaneamente nella fase emergenziale (non più 13,50 mq bensì 37 mq). Il Comune tuttavia respingeva l’istanza con una serie di ragioni legate alla maggiore vivibilità delle residenze poste al primo piano del condominio e alla sicurezza stradale.

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A fronte dell’impugnazione del diniego da parte della società interessata, i giudici meneghini hanno affermato che il comportamento dell’ente locale era stato legittimo, evidenziando come la sottrazione del bene pubblico all’uso collettivo (come una strada) in favore dell’uso privato, mediante il provvedimento di concessione del bene, debba essere giustificata dal perseguimento di un preminente interesse pubblico per l’ente e comunque non deve confliggere con altri interessi meritevoli di tutela.

Il provvedimento di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico ha natura discrezionale in quanto l’amministrazione è tenuta a verificare che la concessione avviene nel perseguimento di un preminente pubblico interesse e che non si risolve nella lesione di altri pubblici interessi, al di là della comparazione tra l’interesse pubblico perseguito e quello privato. Ne deriva che è legittimo negare il provvedimento di occupazione di suolo pubblico se il suo rilascio compromette l’interesse pubblico alla vivibilità dei cittadini o alla circolazione stradale. Spetta quindi all’amministrazione contemperare i diversi interessi pubblici e privati che emergano nel provvedimento di occupazione del suolo pubblico.

Di conseguenza, nel negare un’istanza di ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico da parte della società, il Comune ha legittimamente ritenuto, nel bilanciamento fra i contrapposti interessi coinvolti nel procedimento, di dare prevalenza all’interesse alla vivibilità delle residenze poste al piano terra del condominio prospiciente la strada oggetto dell’istanza di occupazione, nonché a quello di non ostacolare il libero accesso dei mezzi di soccorso o l’accesso ai box condominiali, tenendo peraltro in debito conto l’ampia porzione di area pubblica già concessa in occupazione alla società.

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Nello specifico, inoltre, la valutazione del Comune trovava adeguato supporto negli atti istruttori e negli accertamenti compiuti in loco:

  • la planimetria dello stato dei luoghi indica una distanza di 2,90 mt tra l’occupazione dello spazio pubblico con tavoli e sedie richiesta per l’attività di ristorazione rispetto alle finestre del Condominio [omissis] poste al piano terra il che dava evidenza del turbamento dell’ambiente residenziale che deriva ai condomini e quindi alla vivibilità delle abitazioni;
  • lo spazio occupato in caso concessione dell’uso pubblico dell’area riduceva lo spazio di manovra per accedere ai box del Condominio, richiedendo per le auto ingombranti la necessità di effettuare più manovre;
  • la strada era a fondo cieco e termina davanti al Condominio [omissis] sicchè, concedendo la porzione di spazio pubblico antistante il Condominio fino al termine della strada, un mezzo di soccorso avrebbe incontrato difficoltà di manovra e di inversione di marcia.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Consigliamo

[1] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 2 dicembre 2015, n. 5447.

[2] TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 24 febbraio 2022, n. 550.

[3] Secondo T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, sent. 21 novembre 2012, n. 1920, “L’autorizzazione all’occupazione di un suolo pubblico è espressione di un potere pubblicistico di natura discrezionale; tuttavia l’amministrazione, nell’esercizio del suo potere, deve comunque rispettare i principi cardine del nostro ordinamento, tra cui il principio di proporzionalità, di matrice comunitaria, che assume nel procedimento amministrativo un ruolo fondamentale e innovativo poiché offre una maggiore tutelabilità degli interessi del privato. In forza di tale principio il mezzo utilizzato dall’amministrazione pubblica deve al contempo essere idoneo ed efficace allo scopo perseguito. Tale principio è già presente nel nostro ordinamento come una delle manifestazioni del principio di ragionevolezza nel quale confluiscono i principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento. In tale prospettiva il principio di proporzionalità, richiamando una valutazione che incide sulla misura dell’esercizio del potere, impone alla p.a. di valutare attentamente le esigenze dei soggetti titolari di interessi coinvolti nell’azione amministrativa, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio per gli interessi stessi”.

[4] T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 15 giugno 2021, n. 1229; Reggio Calabria, sent. 9 marzo 2016, n. 271 e sent. 16 maggio 2019, n. 336.

[5] T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, sent. 12 luglio 2021, n. 8303; sez. II, sent. 16 aprile 2020, n. 3994; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, sent. 23 giugno 2020, n. 712.

[6] T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, sent. 23 giugno 2020, n. 712 e sent. 23 gennaio 2014, n. 239; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, sent. 3 febbraio 2022, n. 122.

[7] T.A.R. Veneto, sez. III, sent. 24 luglio 2019, n. 876; sez. II, sent. 20 giugno 2018, n. 820.

Immagine: iStock/Fani Kurti

Mario Petrulli

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