Nuovi Criteri Ambientali Minimi: caratteristiche del progetto e ruolo del progettista

I nuovi Criteri Ambientali Minimi (“CAM”) riguardano l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per nuove costruzioni, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici (allegato 2), la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni (allegato 1), oltre alle forniture di prodotti tessili (allegato 3).

Il decreto 11 gennaio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017. SCARICALO QUI

I nuovi criteri ambientali minimi sono operativi dal 13 febbraio 2017.

L’aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi era necessario in seguito alle innovazioni tecniche e commerciali del mercato e al Nuovo Codice degli appalti (decreto legislativo n. 50/2016) inserendo i riferimenti agli ultimi decreti attuativi e al nuovo Conto Termico.

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I nuovi Criteri Ambientali Minimi sono stati stabiliti nel Comitato di gestione del Piano d’Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), con la presenza, oltre che della Direzione Generale per il Clima e l’Energia del ministero dell’Ambiente, anche dei funzionari competenti dei ministeri dello Sviluppo e dell’Economia.

Criteri Ambientali Minimi per la progettazione

I nuovi criteri ambientali minimi sostituiscono quelli pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016: Allegato 1, «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la progettazione e gestione del cantiere» del decreto ministeriale del 24 dicembre 2015.

Scarica l’allegato 2 sui criteri ambientali minimi per la progettazione del nuovo e per la ristrutturazione 

Il ruolo del progettista

Un professionista abilitato e iscritto agli albi o registri professionali, nello studio di fattibilità, deve verificare se è possibile recuperare edifici esistenti riutilizzare aree dismesse o localizzare l’opera pubblica in aree già urbanizzate/degradate/ impermeabilizzate, invece di realizzare una nuova costruzione occupando altro suolo.

Sarà attribuito un punteggio premiante alla proposta di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico – ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024.

Caratteristiche del progetto

Il progetto deve garantire risparmio idrico, illuminazione naturale e approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili. Deve inoltre assicurare l’inserimento naturalistico paesaggistico, la sistemazione delle aree verde e il mantenimento della permeabilità dei suoli.

Nelle nuove costruzioni, l’indice di prestazione energetica globale delle nuove costruzioni dovrà corrispondere almeno alla classe A3.

Nel caso in cui la realizzazione dei lavori venga affidata separatamente dalla progettazione, per evitare modifiche non coerenti bisogna indicare, già nel bando di gara o nei documenti di affidamento, che devono essere fatte varianti solo migliorative rispetto al progetto originale dell’affidamento.

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Caratteristiche dei materiali

Il progetto deve prevedere l’uso di materiali composti da materie prime rinnovabili, una distanza minima per l’approvvigionamento dei prodotti da costruzione e il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’edificio. Non si possono usare sostanze dannose per l’ozono, ad alto potenziale di riscaldamento globale. L’uso di materia recuperata o riciclata deve essere almeno il 15% (in peso) sul totale di tutti i materiali utilizzati.

I componenti edilizi devono inoltre garantire la possibilità di essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili, a fine vita.

Almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione degli edifici deve essere avviato a operazioni per essere riutilizzato, recuperato o riciclato. Sono esclusi gli scavi.

Criteri Ambientali Minimi per gli arredi

I nuovi criteri ambientali minimi sostituiscono quelli pubblicati nel Supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011: Allegato 2, «Criteri ambientali minimi per l’acquisto di arredi per ufficio» del decreto ministeriale del 22 febbraio 2011.

Scarica l’allegato 1 sui criteri ambientali minimi per gli arredi per interni per ufficio

Sono stati aggiornati i criteri sulle sostanze chimiche e ne sono stati inseriti diversi sulla progettazione ecocompatibile: privilegiando l’agevole riparazione o la composizione e scomposizione degli arredi per una loro ricollocazione in altri ambienti di lavoro.

Un capitolo a parte è dedicato al noleggio degli arredi, pratica ancora poco diffusa in Italia, per favorire il riutilizzo dei prodotti già esistenti.

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Criteri Ambientali Minimi per i serramenti

I nuovi criteri ambientali minimi sostituiscono anche quelli pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011: Allegato 2, «Criteri ambientali minimi per l’acquisto dei serramenti esterni» del decreto ministeriale del 25 luglio 2011.

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Redazione Tecnica

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