No Bonus Mobili per il proprio appartamento se i lavori interessano solo parti comuni

I condòmini hanno diritto al Bonus Mobili, ciascuno per la propria quota, solo se i beni acquistati sono destinati ad arredare le parti comuni interessate dai lavori

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FiscoOggi.it torna sul Bonus Mobili e risponde alla domanda posta da un contribuente sulla possibilità di poter usufruire dell’agevolazione per l’acquisito di mobili per un appartamento di proprietà, pur interessando i lavori le sole parti comuni dell’edificio.

Vediamo di seguito qual è la domanda arrivata alla posta di FiscoOggi.it e la relativa risposta.

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Ricordiamo che sono soggette ad agevolazione, per un tetto massimo di 8 mila euro, solo le spese effettuate entro il 31 dicembre 2023. L’importo per il Bonus Mobili per il 2024 sarà abbassato a 5 mila euro.

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Bonus Mobili: il quesito

Il contribuente spiega che ha avviato lavori di manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio nel quale è proprietario di due unità abitative su tre in totale. I lavori avviati, ovvero rifacimento intonaco e pittura interna del vano scale, interessano le sole parti comuni e l’intervento ricade tra quelli che non necessitano di titolo edilizio alcuno.

La domanda posta dal contribuente è: “posso usufruire del bonus mobili per acquisto camera da letto per una delle unità abitative del quale sono proprietario e che appunto è parte dell’edificio per il quale sto manutenendo le parti comuni?”

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OK Bonus Mobili solo se gli arredi arredano le parti comuni

Se si tratta di un intervento di recupero del patrimonio edilizio sulle parti condominiali di edifici residenziali, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria, i condòmini hanno diritto al Bonus Mobili, ciascuno per la propria quota, solo se i beni acquistati sono destinati ad arredare queste parti comuni.

Pertanto, il Bonus Mobili non può essere riconosciuto per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare, così come era stato specificato nella circolare n. 29/2013, al paragrafo 3.2.

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Foto:iStock.com/vicnt

Redazione Tecnica

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