Neutralità fiscale per le società tra professionisti: cosa cambia con il Dlgs 30 aprile

Questo principio assicura che la trasformazione di un’associazione professionale in STP, o i conferimenti di beni e crediti dei professionisti in una STP, non siano soggetti a tassazione

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Il recente via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo attuativo della riforma fiscale (Legge 111/2023), approvato il 30 aprile 2024, segna una svolta significativa per i professionisti italiani. Tra le principali novità, spiccano la revisione delle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES), con un focus particolare sul reddito di lavoro autonomo e la regolamentazione delle società tra professionisti (STP).
 
Vediamo di seguito quali sono le novità che interessano la neutralità fiscale per le STP.
 
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Indice

La neutralità fiscale prevista dalla legge delega

In dettaglio, l’art. 5, comma 1, lettera f), n. 2.4 della legge n. 111/2023 stabilisce la neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

Questo principio assicura che la trasformazione di un’associazione professionale in STP, o i conferimenti di beni e crediti dei professionisti in una STP, non siano soggetti a tassazione.

Con il Dlgs 30 aprile 2024 viene introdotta la neutralità fiscale, questo approccio rimuove un grande ostacolo fiscale, facilitando significativamente la cooperazione tra professionisti.

Nuove regole nel TUIR

Il decreto attuativo approvato introduce l’art. 177-bis, comma 1, nel TUIR, specificando che i conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

Pertanto viene confermato il regime di neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, incluso il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.

Quando si applica la neutralità fiscale

Il principio di neutralità fiscale si applica anche per:

  • operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti;
  • apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici;
  • apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

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Redazione Tecnica

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