Novità positive per l’edilizia sono contenute nella nuova versione del disegno di legge di stabilità, dopo le modifiche concordate nei giorni scorsi dal Governo Monti con i partiti di maggioranza.
E’ stato deciso di non alzare all’11% l’aliquota l’Iva del 10% sugli interventi di manutenzione e ristrutturazione di immobili, come inizialmente previsto, mentre aumenterà di un punto percentuale l’altra aliquota Iva che quindi cresce dal 21% al 22%.
Altre novità apportate al ddl, approvato circa un mese dal Consiglio dei Ministri, sono l’eliminazione della retroattività del taglio di detrazioni e deduzioni (tetto di 3 mila euro per le spese detraibili e franchigia da 250 euro sulle detrazioni e deduzioni) e dell’abbassamento di un punto percentuale delle aliquote Irpef del 23% e 27%.
Conti da rifare per il Ministero dell’Economia e delle Finanze che nei prossimi giorni dovrà decidere dove destinare le risorse.
“Aver evitato l’aumento dell’aliquota IVA del 10% è una buona notizia che serve a scongiurare un ulteriore appesantimento della pressione fiscale dannoso per la ripresa della nostra economia“. Questo il giudizio del presidente dell’ Ance, Paolo Buzzetti, all’accordo raggiunto dal Governo con i relatori alla Camera sulla legge di stabilità.
“Un primo passo – continua il presidente dei costruttori – anche in virtù della previsione di misure a favore della riduzione del Cuneo fiscale, che però non è sufficiente. Fondamentale infatti escludere la detraibilitá degli interessi passivi sui mutui dal tetto massimo dei 3.000 euro che va a incidere negativamente sul mercato immobiliare giá vessato da un’eccessiva tassazione e sui risparmi delle famiglie italiane.”
“Infine – conclude Buzzetti – sospendiamo il giudizio sul decreto di recepimento della Direttiva europea sui ritardati pagamenti approvato nella notte dal Cdm, in attesa di ricevere chiarimenti inequivocabili sulla applicabilità della norma anche ai lavori pubblici”.
Quando si applica l’IVA agevolata al 10%? (leggi anche “IVA al 10% per ristrutturazioni edilizie, quando si applica e quando no“
IVA agevolata al 10% per i lavori di manutenzione (ordinaria e straordinaria)
Per interventi di manutenzione , ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’IVA ridotta al 10%.
Tuttavia, nel caso di beni di valore significativo, l’aliquota agevolata al 10% si applica soltanto fino alla concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
A titolo di esempio, beni di valore significativo, possono essere gli ascensori e i montacarichi, gli infissi esterni e interni, le caldaie, i video citofoni, le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, i sanitari e la rubinetteria dei bagni, gli impianti di sicurezza.
Non tutti i materiali impiegati nei lavori di manutenzione possono usufruire del regime IVA ridotto.
Non si applica l’IVA agevolata al 10% ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori; ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente; alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio; alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con IVA al 21% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’IVA al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
L’applicazione dell’IVA al 10%, senza alcuna data di scadenza, è prevista per tutti questi tipi di intervento di recupero edilizio.
L’aliquota IVA al 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, finestre, sanitari, caldaie, infissi esterni, ecc.).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
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