Quali sono gli interventi edilizi per i quali non è necessaria la CILA? Il quesito è stato posto da un contribuente a “La posta di FiscoOggi”, la rubrica di fiscoggi.it a cura dell’Agenzia delle Entrate.

Il dubbio è su quali sono i lavori per i quali è sufficiente la denuncia di inizio lavori con una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio.

Nella risposta, a cura di Paolo Calderone, viene ripreso quanto disciplinato al D.Lgs. n.222 del 2016 che individua le attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

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Inoltre si fa riferimento al Testo Unico dell’Edilizia (TUE) e al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Vengono anche segnalati due utili documenti:

  • il “Glossario Unico” delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera, allegato al decreto del 2 marzo 2018;
  • la Tabella “A” allegata al D.Lgs. n. 222/2016, che nella “Sezione II – Edilizia” riporta, in corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.

Riportiamo di seguito il chiarimento.

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Dall’edilizia libera alla SCIA

La disciplina attualmente in vigore prevede, in riferimento a quando stabilito dal decreto legislativo n. 222/2016:

  1. attività edilizia “totalmente libera” – interventi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione al Comune;
  2. interventi “in attività libera” – interventi realizzabili a seguito di una comunicazione al Comune (CILA) dell’inizio dei lavori e asseverazione del tecnico;
  3. attività edilizia soggetta a permesso di costruire – interventi edilizi indicati nell’articolo 10 del Testo unico sull’edilizia;
  4. attività edilizia soggetta a “super SCIA” – alternativa al permesso di costruire;
  5. attività edilizia soggetta a “SCIA”- interventi edilizi non rientranti in una delle categorie precedenti.

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Non occorre la CILA per le opere di manutenzione ordinaria

In risposta al contribuente, viene precisato che gli interventi che si possono eseguire senza CILA, quindi in edilizia totalmente libera, sono prevalentemente opere di manutenzione ordinaria. Rientrano tra questi gli interventi di messa a norma degli edifici e degli impianti tecnologici e alcuni degli interventi indicati nell’articolo 16-bis del TUIR. In particolare, quelli descritti:

  • alla lettera f (relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi);
  • alla lettera g (opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico);
  • alla lettera h (interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’istallazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia);
  • alla lettera l (interventi rivolti alla prevenzione degli infortuni domestici).

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Quando serve una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà?

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (dove indicare la data di inizio dei lavori e attestare che i lavori rientrano tra quelli agevolati) va sottoscritta quando non è previsto alcun titolo abilitativo ed occorre per richiedere le detrazioni fiscali per gli interventi agevolati.

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