Il Consiglio di Stato è chiaro: i Geometri hanno le competenze necessarie per la progettazione di impianti termici nell’ambito della realizzazione delle modeste costruzioni indicate dal regio decreto n. 274 del 1929.
La sentenza n. 2107 del 27 aprile scorso prende origine dal ricorso del Collegio regionale dei Geometri di Genova per la riforma della decisione del TAR concernente la non conformità della relazione tecnica sulla progettazione di un impianto di riscaldamento redatta da un Geometra.
Vale la pena sottolineare che nella contesa erano entrati anche gli ordini provinciali degli Ingegneri e dei Periti industriali, legittimati perché, si legge nella sentenza, “mirano ad escludere i Geometri e gli Architetti dalla possibilità di realizzare dei progetti che rientrano nell’ambito delle competenze professionali dei periti industriali e degli ingegneri” (leggi la sentenza del Consiglio di Stato n. 2107 del 27 aprile 2015).
I Giudici di Palazzo Spada scrivono che “per quanto riguarda i Geometri, deve essere quindi considerato che le loro competenze nella materia (della progettazione di impianti termici, n.d.r.) derivano da una competenza più generale alla progettazione di edifici di modesta entità” (sul termine di costruzione di modesta entità può essere utile leggere questo post di Antonella Mafrica).
Insomma, la conclusione del Consiglio di Stato è che l’impianto termico deve considerarsi una parte essenziale della costruzione e il Geometra è, in mancanza di esplicite disposizioni contrarie, certamente abilitato a progettarne la realizzazione nell’ambito della progettazione complessiva, al pari dei numerosi altri impianti che la costruzione comporta, dato che la sua competenza è anche tecnicamente delimitata dalle dimensioni della costruzione alla quale l’impianto di riscaldamento non può non commisurarsi.
In altre parole, pare di capire chiaramente che l’orientamento del Consiglio di Stato è quello di consentire ai Geometri la progettazione dei vari impianti tecnologici della costruzione, purché questa rimanga nell’alveo della modesta costruzione stabilita dalle norme vigenti.
Il presidente del Consiglio dei nazionale dei Geometri e Geometri laureati, Maurizio Savoncelli, nel commentare la decisione dei Giudici di Palazzo Spada fa notare che “ancorché la sentenza si riferisca alla legge n. 46 del 1990 vigente all’epoca dei fatti, il principio di simmetria sancito dalla pronuncia medesima rimane pienamente applicabile alla normativa cogente in materia”.
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